Risposta.

Per l’individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e, in generale, degli interventi edilizi agevolabili, bisogna far riferimento alla legge quadro sull’edilizia e, in particolare, all’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Dpr n. 380/2001. Tale normativa è stata modificata dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), del decreto legge n. 76//2020.
Nella circolare n. 28/2022 l’Agenzia delle entrate riporta, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di interventi edilizi rientranti nella categoria “manutenzione straordinaria”. Tra questi, si legge, sono ricompresi “opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie”.
Riguardo alla seconda domanda, l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria, per i quali si usufruisce della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, legittima anche la richiesta del bonus mobili. Per avere quest’ultima detrazione è necessario, però, che l’acquisto dei mobili non sia precedente la data di avvio dei lavori di manutenzione straordinaria.
Maggiori dettagli e chiarimenti sul bonus mobili ed elettrodomestici sono disponibili nell’apposita guida realizzata dall’Agenzia delle entrate e pubblicata nella sezione l’Agenzia Informa del suo sito internet.

Fonte: fiscooggi.it