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Con il SAL al 30% gli interventi devono essere completati anche dopo il periodo agevolato

Con il SAL al 30% gli interventi devono essere completati anche dopo il periodo agevolato

Il SAL si estende anche dopo il periodo agevolato

Lart. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 1-bis prevede che le due opzioni alternative alla detrazione diretta del superbonus (sconto e cessione del credito) possano essere esercitate a stati di avanzamento dei lavori (SAL). Stati di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due. Ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Premesso che la scelta di una delle due opzioni deve riguardare le spese sostenute nello stesso anno fiscale, l’opzione dovrà essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro marzo dell’anno successivo, per tali motivi il vincolo del 30% di SAL minimo risulta essere un bel vincolo per i lavori avviati negli ultimi mesi dell’anno.

Di questo “vincolo” se ne è accorto il deputato del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli che ha presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze una interrogazione chiedendo “se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di «Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di «Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori”.

Il sottosegretario per l’economia e le finanze, Federico Freni, ha risposto in commissione Finanze della Camera, alla interrogazione presentata, precisando che con il SAL al 30% gli interventi devono essere completati anche dopo il periodo agevolato.

Riportiamo, per motivi di sintesi, solo il passaggio finale della risposta: “deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti”.

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A cura della Redazione

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