Si è molto parlato (a ben vedere) dei principi delega per il rafforzamento della mediazione e l’aumento degli incentivi fiscali, approvati dalla Commissione Giustizia.
Come noto, la mediazione in materia condominiale ha sempre avuto un ruolo centrale. Vuoi per l’obbligatorietà della materia vuoi per l’opportunità che la mediazione offre nelle relative controversie.
La lettera c- sexies. Quanto alle novità di prossima introduzione, la lettera c – sexies, prevede che l’amministratore del condominio sarà legittimato ad “attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione”.
Un cambio di prospettiva netto per l’amministratore ed il suo approccio con l’istituto : per 2/3 del procedimento, la sua attività sembra (solo oggi, ahimè) poter essere considerata attività ordinaria, tanto da non richiedere più il vaglio della delibera assembleare. Solo per 1/3 (l’ultima fase, quella decisionale), il potere dell’amministratore è rimesso alla volontà assembleare. E sulla decisione spettante alla compagine assembleare, nessuno ha mai nutrito dubbi.
Certamente, un cambio di passo notevole e da sempre auspicato da chi scrive.
Un passo avanti per l’amministratore volto verso una sua configurabilità quale “primo mediatore”.
Un passo avanti per la mediazione che può, adesso, essere apprezzata ed utilizzata con più costanza e, soprattutto, con maggior cultura della mediazione.
Per non vanificare l’opportunità dello strumento (mediazione) prossimo ad essere riposto nelle mani dell’amministratore, occorrerà, tuttavia, che gli amministratori si concedano un ulteriore passo in avanti : predisporre un chiaro ordine del giorno.
La necessità, oggi ancor più di prima, di un ordine del giorno chiaro ed il più possibile esaustivo.
Un ordine del giorno chiaro ed una delibera che sin dall’inizio e conferisca ampio mandato all’amministratore sono gli strumenti utili per l’amministratore che voglia evitare lungaggini ed occuparsi della sostanza e non solo della forma.
Via, dunque, “la norma zavorra” (l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al codice civile). Maggiore semplificazione e maggiori poteri significano anche maggiori responsabilità e maggiore indice di valutazione dell’amministratore.
Maggiori opportunità e maggiori responsabilità.
La scelta, ad esempio, di poter decidere se attivare o meno un procedimento di mediazione (così come se aderire o meno allo stesso) sarà oggetto di esame della condotta dell’amministratore nell’adempimento del suo mandato. Quei principi cardine quali la buona fede e la correttezza e, soprattutto, la diligenza allo stesso richiesta nell’adempimento delle sue obbligazioni, saranno il parametro per la valutazione delle sue iniziative e decisioni in merito al procedimento di mediazione.
L’importanza di conoscere il procedimento di mediazione.
Farà bene, allora, l’amministratore di condominio ad iniziare ad acquisire una corretta formazione sul procedimento di mediazione così da svolgerlo senza errori e ridurre la possibilità di errore professionale. Oggi più di ieri, la conoscenza del procedimento di mediazione diventa essenziale. E’ bene, allora, che la formazione professionale dell’amministratore riconsideri con maggior efficacia l’importanza del saper mediare e del sapere affrontare e gestire un procedimento di mediazione.
Le parti al centro del procedimento di mediazione.
Un procedimento di mediazione in merito al quale i menzionati principi delega approvati in Commissione Giustizia insistono (giustamente) nel ribadire la centralità della presenza personale delle parti nel procedimento. Basta delega da intendersi quale “deresponsabilizzazione” e/o quale “alleggerimento” degli adempimenti. In mediazione vanno le parti personalmente. La lettera c – ter, infatti, limita ulteriormente la possibilità di delega: possibile solo “in presenza di giustificati motivi” e sempre purché il delegato sia “a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia”.
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