Nel contesto di un condominio, capita spesso che alcuni residenti siano in ritardo con il pagamento delle spese condominiali, generando malcontento tra gli altri condòmini.
Quando si tratta di richieste di informazioni sulla morosità, l’amministratore può trovarsi in difficoltà e chiedersi se rientri fra le sue prerogative dare questa informazione. La risposta varia in base a chi pone la domanda e alla situazione specifica.
Comunicare l’identità dei condòmini morosi agli altri residenti
Quando sono gli altri condòmini a chiedere l’identità dei morosi, l’amministratore ha il dovere di dare questa informazione. Infatti, secondo l’articolo 1130-bis del Codice Civile, i condòmini hanno il diritto di accedere ai documenti contabili del condominio in ogni tempo.
Ciò pertanto include anche la possibilità di sapere chi non ha pagato le spese comuni, anche senza il consenso diretto del moroso. L’articolo 6 del GDPR autorizza infatti il trattamento dei dati personali senza consenso, quando questo sia necessario per tutelare un legittimo interesse, come quello esistente in capo agli altri condòmini, di ottenere il pagamento delle quote condominiali.
Limitazioni nella divulgazione ai soggetti esterni
Diverso è il caso di soggetti esterni al condominio. L’amministratore non può in alcun modo divulgare a terzi estranei alla compagine condominiale l’identità dei condòmini morosi. Farlo costituirebbe una violazione della privacy e potrebbe portare a conseguenze legali, come in alcuni casi la configurazione del reato di diffamazione (Cassazione sentenza n. 39986 del 28.08.2014).
La morosità è considerata infatti un’informazione sensibile che, se diffusa senza motivo valido, può danneggiare la reputazione della persona coinvolta. Il compito dell’amministratore è quello di proteggere la riservatezza dei condòmini e non chiaramente quello di divulgare i loro dati finanziari.
La comunicazione ai creditori del condominio
L’unico caso in cui l’amministratore è tenuto a rivelare l’identità dei morosi a soggetti esterni si verifica nell’ipotesi in cui la richiesta arrivi da parte dei creditori del condominio, ma solo se questi siano già in possesso di un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo. I creditori possono quindi richiedere tali informazioni per avviare azioni legali nei confronti dei morosi, partendo dal principio che devono rivalersi prima sui beni di chi è inadempiente.
Specificità delle informazioni fornite ai creditori
Infine è importante sottolineare che l’amministratore può fornire ai creditori solo i dati relativi ai condòmini che non abbiano pagato la propria quota per il debito specifico del creditore richiedente.
Ad esempio, se una ditta incaricata della pulizia del condominio, munita di titolo esecutivo, richiedesse i dati dei morosi per procedere con un pignoramento, l’amministratore potrebbe fornire solo i nomi di coloro che non abbiano saldato il servizio di pulizia, non potendo in alcun modo comunicare all’impresa di pulizie eventuali inadempienze dello stesso condomino relative ad altre spese, come le bollette della luce o del riscaldamento.
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