Le controversie in tema di condominio rappresentano l’11,9% delle mediazioni complessive del 2020, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero di Giustizia.
Far causa a un condomino per un’infiltrazione, recuperare una somma per un riparto spese non rispettato, possono essere certamente problematiche molto frequenti nella vita quotidiana. Osservate come questioni giuridiche, dal punto di vista dell’economia processuale, sono questioni “bagatellari”. Possono, ben inteso, essere cause dal valore anche molto rilevante, ma la maggioranza di questi procedimenti è istruita per valori contenuti.
Si raggiunge, infatti, in mediazione un accordo nel 35% delle controversie aventi un valore tra 1000 e 5000 euro, nel 32% tra 5000 e 10.000 euro, nel 30% delle controversie avente un valore tra 10.001 e 25.000 euro.
Coloro i quali, invece, scelgono di adire le via giudiziarie, si sottomettono ai proverbiale tempi lunghi della giustizia civile italiana con i relativi costi.
In tutti questi casi viene, infatti, incaricato un professionista il quale produrrà un onorario da ripartirsi secondo le regole ordinarie, ossia quelle codicistiche che prevedono la ripartizione fra tutti i condomini. Ciò che vale per le riparazioni, le energie, le spese per il giardino, il compenso dell’amministratore, secondo il dettato dell’articolo 1123 Cod. civ., vale anche per le spese di causa quali servizi di interesse i cui importi vengono, quindi, divisi fra tutti i proprietari secondo i millesimi di proprietà.
Talvolta gli esiti sono paradossali, i Giudici di merito si sono occupati addirittura di casi in cui al condomino che aveva promosso un’azione per l’annullamento di una delibera che gli imputava spese, era stata imputata – per il principio della ripartizione – la spesa per il legale del condominio (cfr. Tribunale di Nocera inferiore num. 162 del 2021).
Nello specifico non sembra difficile dirimere la questione poiché esiste una giurisprudenza costante Suprema Corte per la quale “in tema di condominio negli edifici, è nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino” (Cfr. Cass. n. 1629/2018).
Vien da chiedersi, però, quanto tempo le parti coinvolte in conflitti come questo possano risparmiare risolvendo la vertenza in mediazione. La mediazione, in materia di condominio, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Un tentativo di conciliazione è obbligatorio ed è una opportunità concreta per risparmiare tanto i costi che sarebbero necessari per recuperare spese non corrisposte quanto per conservare un modus vivendi migliore fra le persone.
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