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Condominio moroso, l’amministratore deve comunicare i dati al creditore insoddisfatto

Condominio moroso, l’amministratore deve comunicare i dati al creditore insoddisfatto

Il Tribunale di Salerno condanna l’amministratore che non ha fornito l’elenco dei condomini morosi: scattano penale giornaliera e spese legali. Ecco cosa cambia per chi gestisce un condominio.

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2110/2025, torna su un tema che tocca da vicino l’attività quotidiana degli amministratori di condominio: il diritto del creditore insoddisfatto di conoscere l’identità dei condomini morosi e l’obbligo dell’amministratore di cooperare. Il giudice ha condannato un condominio, in persona del suo amministratore, alla consegna dei dati richiesti e al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo.

La vicenda: un credito non soddisfatto e una richiesta ignorata

Una società di pulizie, titolare di un credito per oltre 4.300 euro (già oggetto di decreto ingiuntivo esecutivo), aveva tentato il recupero forzato anche mediante pignoramento presso terzi, risultato però infruttuoso.

La creditrice – non soddisfatta nelle proprie pretese – ha richiesto all’amministratore del condominio i dati dei condomini morosi, come previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. Tuttavia, la richiesta è rimasta senza risposta, portando all’avvio di una nuova azione giudiziaria.

Chi è obbligato a fornire i dati?

Il Tribunale di Salerno chiarisce che, pur essendo l’obbligo previsto a carico dell’amministratore, la legittimazione passiva ricade sul condominio, in persona del suo amministratore pro tempore.

Tale lettura è avallata da quanto disposto dall’art. 63 disp. att. c.c. che impone all’ente condominiale (per mezzo del suo mandatario) un obbligo di cooperazione con i creditori della gestione condominiale.

La mancata comunicazione costituisce una violazione di tale obbligo e legittima non solo la richiesta dei dati, ma anche l’applicazione di misure coercitive.

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda della società creditrice, ordinando al condominio di consegnare:

  • l’elenco dei condomini morosi,

  • i codici fiscali,

  • i dati anagrafici e di residenza,

  • i millesimi di proprietà e le tabelle applicate,

  • le somme dovute da ciascuno.

Inoltre, ha condannato il condominio a pagare 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, a partire dal quinto giorno successivo alla notifica della sentenza.

Come deve comportarsi l’amministratore?

La sentenza in commento conferma che l’amministratore non può ignorare le richieste dei creditori del condominio, quando fondate su titoli esecutivi. Il diniego o il silenzio espongono il condominio a:

  • provvedimenti giudiziari coercitivi

  • penali pecuniarie per ogni giorno di ritardo

  • condanne alle spese

Per evitare sanzioni e responsabilità, è fondamentale:

  • rispondere tempestivamente alle richieste dei creditori titolati

  • conservare e aggiornare correttamente l’anagrafe condominiale

  • fornire i dati richiesti nei limiti imposti dalla normativa sulla privacy (art. 63 disp. att. c.c. in combinato con il Codice della Privacy, art. 52 D.Lgs. 196/2003)

La trasparenza verso i creditori è un obbligo giuridico e professionale dell’amministratore di condominio.

In caso contrario, oltre alla lesione della fiducia, si rischia di far gravare sul condominio costi evitabili.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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