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Condominio: riprendono le assemblee in presenza ma solo in sicurezza

Condominio: riprendono le assemblee in presenza ma solo in sicurezza

Restano inalterati una serie di problemi pratici, rispetto ai quali, ancora una volta non è stata presa posizione

Mentre con le Faq del 13 marzo e del 25 aprile 2020, relative, rispettivamente all’avvio della Fase 1 e della Fase 2 dell’emergenza legata al COVID-19, il Governo aveva espressamente vietato le assemblee condominiali “in presenza”, con l’aggiornamento delle Faq -per l’avvio della Fase 3- l’esecutivo ha formalmente autorizzato la ripresa delle assemblee di condominio di persona a condizione che si sia in grado di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; resta ferma la possibilità di tenere anche quelle in videoconferenza.

Il contenuto della Faq.

“Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19”.

Restano, purtroppo, inalterati una serie di problemi pratici, rispetto ai quali, ancora una volta non è stata presa posizione.

Il tenore letterale della Faq ufficiale sopra riportato, non consente, a parere dello scrivente, di ritenere risolti i problemi che, fino alla data di pubblicazione della stessa, hanno afflitto gli amministratori, quali diretti titolari del potere di convocazione, ed i condòmini, quali fruitori del servizio finalizzato alla tutela della proprietà immobiliare.

Più in particolare, posto che permane inalterato il divieto di assembramento, così come lo stato di emergenza –almeno sino a tutto il 31 luglio p.v.- e non pare siano venute meno le altre disposizioni contenute nelle circolari del Ministero della Sanità e dei precedenti Dpcm, emergono diversi interrogativi ai quali non sembra possibile dare una risposta certa.

Vale a dire:

chi è tenuto a garantire il rispetto dei protocolli sanitari ad oggi in vigore?

Chi deve farsi carico della necessaria sanificazione nel caso di assemblea tenuta in luogo chiuso?

Come può superarsi il problema dell’impossibilità di convocazione dei condòmini immunodepressi o rientranti nelle c.d. “fasce deboli” in quanto ultrasettantenni?

Ed ancora, com’è possibile garantire uno spazio di almeno 6-7 metri quadrati necessario per ogni partecipante, i posti a sedere prefissati e predistanziati, o, ancora, la fornitura di DPI, dei gel sanificanti e la predisposizione di percorsi alternativi in entrata ed in uscita per evitare assembramenti?

Per non parlare, infine, dell’impossibilità di convocare personale sanitario, atteso che, peraltro, ciò obbligherebbe l’amministratore ad informarsi sulla professione esercitata dal singolo condòmino, in aperta violazione della normativa sulla Privacy.

Nel perdurante silenzio governativo, non ci pare giusto –né, probabilmente, corretto- individuare il solo ipotetico responsabile del rigoroso rispetto di tutti questi adempimenti, essenziali affinché l’assemblea “in presenza fisica” possa essere validamente tenuta, nell’amministratore di condominio.

L’unica via che, probabilmente, ci sembra percorribile, al fine di tutelare al meglio la salute dei condòmini e la tranquillità dell’amministratore, proprio alla luce dell’ultimo capoverso della Faq, è, allora, quella di favorire lo svolgimento delle teleassemblee.

Recita, infatti, il testo delle linee guide ieri licenziato: “Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni”.

Pare del tutto evidente che l’esecutivo abbia espressamente confermato il proprio orientamento al riguardo, ribadendo la possibilità di tenere le assemblee condominiali svolte con modalità a distanza o in compresenza, a condizione che sia assicurato il rispetto delle norme che disciplinano le modalità di convocazione e delibera.

Naturalmente, in questo scenario non ben delineato non abbiamo soluzioni certe né, tantomeno, formule sicure. L’unico che ha il polso effettivo della situazione pare essere, allora, l’amministratore di condominio al cui buon senso parrebbe utile, se non opportuno, demandare ogni scelta decisionale: tenere l’assemblea “in presenza fisica”, rischiando un ipotetico contagio ed assumendosi tutti gli oneri sopra richiamati, o, al contrario, privilegiare le modalità di assemblea a distanza, rischiando –nel peggiore dei casi- l’impugnazione della relativa delibera.

Quel che è, invece, certo è che la questione andrebbe regolata compiutamente con un omogeneo intervento legislativo e non, di volta in volta, affrontata in maniera disorganica e disarticolata.

©Riproduzione riservata

Avv. Roberto Rizzo

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