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Il fac simile di una clausola di divieto degli animali domestici nel contratto di locazione: tutto quello che devi sapere

Il fac simile di una clausola di divieto degli animali domestici nel contratto di locazione: tutto quello che devi sapere

Il proprietario dell'animale è tenuto anche in via extracontrattuale alla rifusione dei danni ai beni altrui, causati dal proprio animale

Il tema della presenza degli animali in condominio è tra i più dibattuti, così come le conseguenze relative alla loro detenzione negli immobili in affitto. La riforma del 2012 ha introdotto all’art. 1138 c.c. una norma “pet friendly”. Il codice civile, infatti, precisa a chiare lettere che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Inoltre, una sentenza del Tribunale di Milano che può fare storia nei condomini italiani ha stabilito che i gatti potranno scorrazzare liberamente nei palazzi, perché sono animali sociali e hanno tutto il diritto di circolare nelle zone comuni.

In tema di contratti di locazione, nessuna norma vieta al locatore di prevedere nel contratto di affitto un divieto di detenere animali domestici. Ma tra inquilino e locatore vige l’autonomia negoziale: le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla legge. Pertanto, è ben possibile e lecito che l’affittuario inserisca nel contratto una clausola che vieta di detenere in casa animali domestici.

Questo è il caso analizzato dal Tribunale di Monza, che ha condannato il proprietario del gatto che ha cagionato danni all’immobile in locazione precisando che l’inquilino è tenuto a risarcire i danni cagionati dallo stesso anche in via extracontrattuale se il contratto vieta di tenere animali domestici che possano danneggiare il bene. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Monza con sentenza n. 923 del 15 luglio 2020.

La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dai proprietari dell’appartamento nei confronti dell’affittuario per i danni provocati dal gatto domestico. Nella fattispecie il felino aveva rovinato, con dei vistosi graffi il divano presente all’interno all’apparrtamento dato in affitto. La proprietaria dell’appartamento denunciava tali danni  quantificandoli in una somma pari al deposito cauzionale versato dai conduttori all’atto della presa in consegna dell’immobile, pari ad euro 3.000,00.

I conduttori in fase stragiudiziale, riconoscendo il danno cagionato al divano dal proprio animale, formulano una proposta risarcitoria  pari al 60% del valore del divano come risultante dal catalogo del negozio di arredi in cui è stato acquistato, per un totale di 399,00 euro.

Il Tribunale di Monza precisa che “il proprietario dell’animale è tenuto anche in via extracontrattuale alla rifusione dei danni ai beni altrui, causati dal proprio animale, tanto più nel rapporto di locazione ove grava sul conduttore un obbligo di diligente custodia del bene e che prevede un espresso divieto di tenere animali quando possono nuocere all’immobile”. 

Per tali ragioni il giudice decide di condannare il locatore al pagamento della somma di 2.500,00 euro in favore di controparte e a sostenere le spese di lite.

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A cura della Redazione

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