Non bastava l’Agenzia delle Entrate, ora ci si mette anche la Corte di Cassazione. Il povero contribuente/codòmino, per tutta la durata della detrazione afferente il Superbonus 110%, non solo potrà essere chiamato a giustificare la quota annua (dell’intero importo) portata in detrazione, ma dovrà anche conservare la documentazione relativa ai fatti presupposti ed agli elementi costitutivi dell’agevolazione fiscale.
Con una pronuncia dalla portata storica le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 del dpr 600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.”
Cerchiamo di comprendere meglio. Tralasciando completamente la fattispecie concreta esaminata dalle Sezioni Unite, perché completamente estranea alla materia condominiale, ciò che balza agli occhi è l’applicabilità diretta alla fattispecie del Superbonus 110%.
In ipotesi di detrazione fiscale pluriennale a rate costanti –come accade nell’ipotesi relativa al Superbonus 110%,- il Fisco mantiene inalterato il diritto di effettuare accertamenti sulla regolarità della detrazione dichiarata dal contribuente per tutta la durata della detrazione medesima e per ogni singolo anno d’imposta, con l’ulteriore implicazione che l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere notizie al contribuente, non solo e non tanto in ordine alla correttezza dell’importo del singolo rateo maturato e denunciato in dichiarazione, ma soprattutto rispetto al fatto costitutivo del beneficio pluriennale goduto.
In particolare, ad avviso delle Sezioni Unite, l’accertamento del reddito si rinnova anno per anno, e dev’essere possibile annualmente non solo verificare la correttezza della singola quota portata in detrazione dal contribuente, ma anche l’elemento genetico che ha dato origine alla detrazione pluriennale oggetto d’accertamento.
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Il fatto che l’Agenzia delle Entrate non effettui verifiche e/o accertamenti sulla prima dichiarazione nella quale il rateo da detrarre viene dichiarato non comporta alcuna decadenza, potendosi il potere accertativo (definito mera facoltà e non obbligo) dichiarare decaduto solo in seguito al passaggio in giudicato di una pronuncia che attesti la regolarità formale e sostanziale dell’operazione contabile compiuta.
Insomma, si prospettano tempi duri per il povero contribuente/codòmino il quale, per tutta la durata della detrazione afferente il Superbonus 110%, non solo potrà essere chiamato a giustificare la quota annua (dell’intero importo) portata in detrazione, ma dovrà anche conservare la documentazione relativa ai fatti presupposti ed agli elementi costitutivi dell’agevolazione fiscale alla quale avrà avuto diritto di accedere.
Si alza, dunque, inevitabilmente l’asticella dell’attenzione (e della tensione) per contribuenti ed addetti ai lavori, posto che il termine quinquennale di decadenza dal potere accertativo/impositivo del Fisco, ai sensi dell’art. 43 del Dpr 600/73, decorre dalla (rettifica della) dichiarazione relativa all’anno d’imposta nella quale viene esposto il singolo rateo oggetto di indagine da parte del fisco, e non più dalla prima dichiarazione nella quale -per la prima volta- viene indicata la detrazione nel suo ammontare complessivo.
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