Il destino del nostro Paese. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi già durante l’intervento alla Camera dei Deputati del 26 aprile 2021 aveva dichiarato che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) doveva essere inteso “come un insieme di programmi nei quali c’è in gioco il destino del Paese”.
Un destino legato soprattutto ad una Riforma organica della Giustizia la cui attuale inefficienza ha da sempre rappresentato un danno per le famiglie, per le imprese ed in generale per il sistema Italia sia in termini di PIL che di attrattiva internazionale verso le aziende straniere. Una Riforma che, per orientare il nostro paese verso una Giustizia civile efficiente, secondo la relazione della Commissione Luiso, avrebbe dovuto individuare un valido alleato negli strumenti alternativi, noti come ADR, per la risoluzione delle controversie.
Le parole del Premier Draghi e il parere della Commissione Luiso hanno trovato accoglimento nel disegno di legge delega per la riforma del processo civile che ha ricevuto la prima approvazione in Senato il 21 settembre 2021. Qui la disciplina degli strumenti ADR rappresenta una delle tre dorsali su cui si articolerà la riforma del processo civile e che sono certo contribuirà ad una Giustizia efficiente, conveniente, altamente specialistica e tale da ridurre, nei prossimi anni, di oltre il 40% la durata dei processi.
Un nuovo futuro per la Mediazione, la Negoziazione Assistita e l’Arbitrato.
La riforma del processo civile ha inevitabilmente gli istituti della Mediazione, la Negoziazione Assistita e l’Arbitrato. Analizziamo le principali modifiche singolarmente.
Mediazione: innanzitutto si nota un imponente pacchetto di incentivi fiscali (tra esenzioni e crediti di imposta) che si ritiene possano ulteriormente favorire la conclusione degli accordi. A titolo esemplificativo abbiamo:
- l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010;
- la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 28/2010 e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
- l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta, commisurato al contributo unificato corrisposto dalle parti nel giudizio, che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;
- la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione, commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- un monitoraggio del rispetto del limite di spesa, destinato alle misure previste, che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.
A seguire si è inteso estendere il gratuito patrocinio alla procedura di mediazione e si è ampliata la condizione di procedibilità ad una pluralità di nuovi contratti quali i contratti di agenzia, associazioni in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
Infine il disegno di legge è intervenuto anche sulla procedura vera e propria richiedendo la partecipazione personale (eccetto una delega in presenza di giustificati motivi) e attiva delle parti le quali, solitamente, contribuiscono al raggiungimento di un accordo nonchè un confronto attivo ed effettivo (e non puramente formale) sui temi controversi il che, a parere dello scrivente, stride non di poco con la previsione di ammettere una mediazione telematica che dovrà essere utilizzata in modo residuale e solo in casi straordinari.
Il successo di una mediazione spesso dipende dalla preparazione del mediatore e giustamente si è voluti intervenire anche sul tema della formazione prevedendo un aumento del monte ore dei corsi abilitanti ed estendendo i criteri di idoneità per l’accertamento dei formatori teorico e pratici.
Negoziazione assistita: pur senza essere considerata condizione di procedibilità, la negoziazione assistita viene estesa alle controversie in materia di lavoro. In questo caso le parti potranno farsi assistere dai consulenti del lavoro, oltre che da un avvocato di fiducia, con l’estensione del gratuito patrocinio anche a questa procedura, così come previsto per la mediazione. Il legislatore ha inteso apportare importanti modifiche alla disciplina della negoziazione assistita anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio previste dall’art. 6 del D.L. 12.09.2014, n. 132.
In ultimo il legislatore ha voluto semplificare e istituzionalizzare la procedura di negoziazione assistita prevedendo, ad esempio, l’introduzione di una fase istruttoria (denominata “attività di istruzione stragiudiziale”) da svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione degli avvocati che assistono le parti coinvolte.
Nell’ambito della fase istruttoria si è voluto consentire l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazioni all’oggetto della controversia, la richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, l’utilizzo delle prove raccolte nell’eventuale successivo giudizio, prevedendo sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio, in particolar modo, consentendo al Giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 2, c.p.c.;
La procedura di negoziazione assistita, come avviene per la mediazione, non solo potrà essere svolta, previo accordo tra le parti, attraverso il ricorso a modalità telematiche, ma gli incontri potranno effettuarsi con collegamenti da remoto.
Arbitrato: si vuole rafforzare la garanzia di indipendenza dell’arbitro anche se diversi organismi già oggi, all’atto della nomina, impongono all’arbitro il c.d. duty of dislocure, ossia l’obbligo di rivelare tutte le circostanze di fatto che potrebbero minare la garanzia di imparzialità, anche soltanto nella percezione delle parti.
A seguire si è voluto equiparare il termine lungo di impugnazione dei lodi arbitrali (ad oggi di 1 anno) a quello di appello delle pronunce rese in primo grado dal Giudice ordinario (di 6 mesi) ed infine ci si è posti l’obiettivo di inserire le disposizioni in materia di arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile con la speranza che, su questo punto, non ci si limiti ad un copia-incolla di alcuni articoli, ma si intervenga su alcune norme che in questi anni si sono dimostrate contraddittorie e assai limitative.
Un discorso a parte merita il riconoscimento agli Arbitri del potere di emanare misure cautelari che, agli occhi dello scrivente, rappresenta la novità più rilevante in materia, in quanto si permetterà all’arbitro di intervenire in modo assai incisivo su alcune tipologie di controversie (es. locazioni o controversie in materia di condominio).
La possibilità di esercitare questo potere resta però vincolato all’espressa volontà delle parti che negli arbitrati amministrati potrebbe essere comunque ottenuta a priori dall’organismo previa apposita disposizione all’interno del regolamento della procedura, oltre che nelle clausole compromissorie utilizzate.
Riforma della Giustizia Civile, ADR e controversie di Condominio.
Il Condominio è l’istituto giuridico che genera il maggior numero di controversie ed è assai evidente che le novità in materia di ADR andranno ad incidere in modo imponente anche su questa tipologia di lite e questo anche perché alcune disposizioni del disegno di legge delega si rivolgono espressamente al Condominio.
Innanzitutto non sarà più necessario che ogni fase della procedura di mediazione passi attraverso il preventivo parere dell’assemblea di condominio poiché l’amministratore avrà un ampio margine di autonomia nella fase delle trattative, essendo pienamente legittimato ad attivare, aderire, partecipare ai procedimenti di mediazione. Solo nella fase finale della procedura, ossia quella successiva alla redazione del verbale di conciliazione o della proposta del mediatore, si richiederà all’assemblea di deliberare con voto favorevole o contrario nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1136 del codice civile. In questo modo si andrà a snellire la procedura e si favorirà l’esito positivo della controversia già di per se favorevole nel contenzioso condominiale.
Il disegno di legge delega prevede inoltre un’ulteriore novità che produrrà i propri effetti in ambito condominiale. Si è deciso, infatti, che il provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perda efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
Viene previsto, poi, che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’art. 1137 c.c. (che disciplina l’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea) non perdano efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.
Anche in materia di Arbitrato il riconoscimento dei poteri cautelari in capo all’Arbitro porterà ad una novità importante in materia di condominio, specialmente sul tema delle impugnazione di delibera assembleare che rappresentano una casistica da sempre arbitrabile (nonostante qualcuno inizialmente ed erroneamente ritenne esservi una riserva assoluta ed esclusiva a favore del Giudice Ordinario) ma con un limite pratico rappresentato dall’impossibilità dell’Arbitro di vietare una delibera assembleare in quanto ad esso era preclusa l’adozione di misure cautelari(come da art. 818 c. 1 c.p.c.).
Un limite che nelle intenzioni del legislatore non dovrà più esservi favorendo così il ricorso all’Arbitrato per tali tipologie di controversia. Parliamo infatti di un procedimento disciplinato dal codice di procedura civile, presente in tutte le esperienze giuridiche, con caratteristiche di internazionalizzazione, ritualità, rapidità (in quanto è lo stesso c.p.c. che prevede i termini di conclusione del processo), specializzazione dell’organo giudicante e che si conclude con una decisione (Lodo) avente medesimi effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
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