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Cortile condominiale. La macchina parcheggiata per lunghi periodi costituisce una sorta di abuso

Cortile condominiale. La macchina parcheggiata per lunghi periodi costituisce una sorta di abuso

Può l’uso anomalo della cosa comune alterarne la destinazione?

 

 

La vicenda riguarda alcuni condomini, in virtù di un provvedimento autorizzativo del Comune, che predisponeva i loro locali impropriamente in autorimessa. Questa decisione comportava inevitabilmente l’attraversamento e la fermata degli automezzi lungo il cortile condominiale.

Alcuni condomini non accettando il continuo passaggio di veicoli si rivolgevano al Tribunale  per richiedere che fosse inibito ai titolari dell’autorimessa il transito veicolare e quindi l’uso improprio del cortile comune. La domanda, però, veniva rigettata.

I soccombenti impugnavano la sentenza. I giudici d’appello accoglievano il ricorso e vietavano agli appellati -titolari dei locali abusivamente destinati ad autorimessa- l’attraversamento e la fermata con automezzi nel cortile, potevano sostare solo per motivi di soccorso ed ordine pubblico, e li invitavano ad accedere ai locali di loro rispettiva proprietà da altro passaggio.

Uno dei soccombenti ricorreva in Cassazione.

La decisione.

Secondo la Suprema Corte, il giudice di secondo grado, ha interpretato correttamente sia il testo che la ratio dell’art. 1102 c.c..

Infatti, il  transito continuo dei veicoli sulla corte comune da parte della condomina, esercitato con varietà di automezzi, aveva determinato una situazione tale da produrre in concreto i già richiamati pericoli circa la condizione ordinaria della pavimentazione oltre ad altre lesioni alla condotta fognaria sottostante.

Quindi, l’alterazione della destinazione della cosa comune è determinato non solo dal mutamento della funzione, ma anche dallo scadimento in uno stato deteriore, rientrando nel divieto stabilito dall’art. 1102 c.c.

L’uso del cortile fatto dalla ricorrente aveva, in effetti, comportato un permanente impiego dello stesso per un fine sostanzialmente ed incisivamente diverso da quello suo proprio, così determinando una vera e propria alterazione della sua ordinaria destinazione.

Nè tanto meno il mutamento della funzione della corte comune,  può trovare una legittima giustificazione nella destinazione ad autorimessa dei locali a piano terra, ottenuta in virtù di provvedimento autorizzativo del Comune, dovendo ritenersi necessario il rispetto delle norme civilistiche, tra le quali quella di cui all’art. 1102 c.c..

Conclusioni

Ne consegue che la condotta del condomino che mantiene ferma per periodi di tempo rilevanti la sua macchina nel cortile adibito a parcheggio costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dell’area comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà degli altri condomini (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3640).

©Riproduzione riservata

Avv. Mariacristina Modoni

Studio Legale Modoni Via Mercadante n.35 - 72013 Ceglie Messapica (BR) 0831/1622555 mariacristinamodoni@gmail.com

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