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Crediti Superbonus e cartelle esattoriali: l’Agenzia chiude alla compensazione dei ruoli previdenziali

Crediti Superbonus e cartelle esattoriali: l’Agenzia chiude alla compensazione dei ruoli previdenziali

La Risposta n. 110/2026 chiarisce un limite spesso trascurato: i crediti da Superbonus possono compensare debiti fiscali e previdenziali, ma non possono essere utilizzati per estinguere direttamente somme già iscritte a ruolo.

La circolazione dei crediti derivanti dal Superbonus continua a generare questioni interpretative di particolare interesse pratico. Nonostante il progressivo ridimensionamento dell’istituto, il mercato dei crediti fiscali resta infatti caratterizzato da operazioni di acquisto e successivo utilizzo in compensazione, soprattutto da parte di professionisti e imprese che intendono valorizzare tali asset fiscali.

In questo contesto si inserisce la Risposta ad interpello n. 110 del 2026, con la quale l’Agenzia delle Entrate affronta una questione apparentemente semplice ma tutt’altro che scontata: un credito da Superbonus acquistato da terzi può essere utilizzato per pagare cartelle esattoriali relative a debiti previdenziali iscritti a ruolo?

La risposta dell’Amministrazione finanziaria è negativa e offre l’occasione per riflettere sui limiti strutturali dell’istituto della compensazione in materia tributaria.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

L’istante risultava debitore nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme già iscritte a ruolo e affidate all’Agente della riscossione.

Tali debiti erano stati regolarmente rateizzati mediante un piano di pagamento in corso di esecuzione. L’interessato intendeva acquistare da un soggetto terzo un credito d’imposta derivante da interventi agevolati con Superbonus e utilizzare tale credito per estinguere, in tutto o in parte, il debito residuo risultante dalle cartelle esattoriali attraverso compensazione in modello F24.

A sostegno della propria tesi, il contribuente richiamava la disciplina generale della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la prassi dell’Agenzia che ammette la compensazione tra crediti da bonus edilizi e contributi previdenziali e la circostanza che il debito risultava oggetto di regolare rateizzazione.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la soluzione adottata dall’Agenzia occorre distinguere attentamente tra due fattispecie che nella prassi vengono spesso sovrapposte.

La prima riguarda la compensazione ordinaria tra crediti e debiti effettuata mediante modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

La seconda riguarda invece il pagamento di somme già iscritte a ruolo attraverso il particolare meccanismo compensativo previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

La distinzione non è meramente formale.

Nel primo caso il contribuente utilizza un credito fiscale per compensare un debito corrente. Nel secondo caso si interviene su un credito vantato dall’Erario già cristallizzato in una cartella esattoriale o in altro carico affidato alla riscossione.

Ed è proprio questa differenza che assume rilievo decisivo nella risposta in esame.

La compensazione dei crediti Superbonus resta ammessa

L’Agenzia conferma un principio già espresso in precedenti documenti di prassi.

I crediti derivanti dal Superbonus possono essere utilizzati in compensazione orizzontale con debiti tributari e previdenziali ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Tale possibilità non viene messa in discussione dalla risposta n. 110/2026.

Sul punto l’Amministrazione richiama implicitamente l’orientamento già espresso nella risposta ad interpello n. 478 del 2023, nella quale era stata riconosciuta la possibilità di compensare debiti contributivi mediante crediti derivanti dal Superbonus.

Occorre però evidenziare che quel precedente riguardava debiti previdenziali ordinari e non somme già affidate alla riscossione.

È proprio qui che emerge il discrimine interpretativo.

Perché i ruoli previdenziali non possono essere estinti con il credito Superbonus

Secondo l’Agenzia, le limitazioni previste dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006 e dall’articolo 121, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 riguardano esclusivamente iscrizioni a ruolo relative a imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie i debiti avevano natura previdenziale.

Ciò significa che tali norme non impediscono al contribuente di utilizzare i crediti da Superbonus in presenza di ruoli previdenziali, ma non autorizzano neppure a impiegare quei crediti per estinguere direttamente i ruoli stessi.

Il punto centrale della decisione è un altro.

L’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 consente il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione esclusivamente con «crediti relativi alle stesse imposte». Tale formulazione, secondo l’Agenzia, esclude i crediti agevolativi derivanti dal Superbonus, che non possono essere assimilati ai crediti d’imposta erariali utilizzabili nel particolare meccanismo compensativo previsto per i ruoli.

Un chiarimento che va oltre il caso concreto

La risposta presenta un interesse che supera la specifica vicenda della Cassa Forense.

Il vero principio affermato dall’Agenzia è che non esiste un automatismo tra compensabilità di un credito in F24 e sua utilizzabilità per il pagamento di carichi iscritti a ruolo.

Si tratta di due istituti distinti, disciplinati da norme differenti e soggetti a presupposti autonomi.

Occorre distinguere, quindi, tra:

  • utilizzo del credito per compensare debiti correnti;
  • utilizzo del credito per estinguere somme già affidate alla riscossione.

La seconda ipotesi richiede una specifica previsione normativa e non può essere ricavata in via interpretativa dalla disciplina generale della compensazione.

Le implicazioni operative per professionisti e contribuenti

La posizione assunta dall’Agenzia appare coerente con un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la compensazione tributaria costituisce un istituto speciale e derogatorio rispetto alle regole civilistiche.

Come ricordato nella stessa risposta, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la compensazione in materia fiscale è ammessa esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa analogicamente.

Ne consegue che l’acquirente di crediti da Superbonus dovrà verificare attentamente la natura del debito che intende compensare.

La presenza di un debito previdenziale iscritto a ruolo non impedisce, di per sé, l’utilizzo del credito agevolativo per compensare altri debiti fiscali o contributivi. Diversamente, quel credito non può essere impiegato per estinguere direttamente la cartella esattoriale.

Conclusioni

La Risposta n. 110/2026 offre un chiarimento importante in un settore nel quale la stratificazione normativa ha spesso generato equivoci interpretativi.

L’Agenzia delle Entrate distingue nettamente tra la generale compensazione dei crediti da Superbonus e il particolare istituto del pagamento dei ruoli mediante compensazione.

Il principio che emerge è chiaro: il credito Superbonus conserva la propria utilizzabilità in compensazione orizzontale, ma non può trasformarsi in uno strumento di estinzione delle cartelle esattoriali previdenziali. Per giungere a tale risultato sarebbe necessaria una specifica previsione legislativa che, allo stato attuale, non esiste.

Più in generale, la risposta conferma come, in materia tributaria, il perimetro della compensazione continui a essere definito dal principio di stretta legalità. Un principio che, anche nell’epoca della circolazione dei crediti fiscali, rimane il vero punto di equilibrio tra esigenze di semplificazione e tutela dell’interesse erariale.

©Riproduzione riservata

Alessandro Di Francesco

Alessandro Di Francesco (Palermo, 1965) è laureato in Economia ed ha svolto, per oltre venticinque anni, la professione di Amministratore di Condominio. Profondo conoscitore della materia, soprattutto nelle sue applicazioni in ambito fiscale, ha maturato nel tempo una notevole esperienza nel settore, occupando ruoli direttivi anche in altre associazioni di categoria, e partecipando, in qualità di relatore, a diversi eventi inerenti al mondo del condominio. Autore di numerosi articoli pubblicati dalla stampa specializzata e dell’opera in tre volumi il “Manuale dell’Amministratore”, insegna da oltre venticinque anni nei corsi di formazione e aggiornamento per amministratori di condominio. Ha fornito consulenza esterna a grosse realtà aziendali che operano nel settore delle amministrazioni immobiliari sull’intero territorio nazionale, ricoprendone all’interno l’incarico di Academy Headmaster e attualmente riveste il ruolo di Vicepresidente Nazionale di BMItalia | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager di cui è stato anche Direttore del Centro Studi Nazionale

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