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Criticità e maggioranze per l’installazione di ripetitori in condominio.

Criticità e maggioranze per l’installazione di ripetitori in condominio.

Installazione di antenne telefoniche in condominio

Inquadramento. La legge di riforma del condominio n. 220/2012 è intervenuta in materia di installazione di impianti centralizzati e non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informatico. In particolare, il legislatore, riformulando l’art. 1120 c.c., ha previsto che i condomini con la maggioranza del comma 2 dell’art. 1136 c.c. possono disporre le innovazioni che nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, a esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1120, comma 2, n. 3, c.c.). Tuttavia, dall’analisi delle citate norme, secondo alcuni autori, la riforma non ha disciplinato la questione dei c.d. ripetitori (antenne telefoniche).

Tipologia contrattuale. Tra le questioni di maggior rilievo che, a tale riguardo, si possono porre vi è la decisione di uno o più condomini di installare su una parte comune un impianto di telecomunicazione, al fine di trarre un reddito aggiuntivo dal canone mensile convenuto con gli operatori. Dunque, è utile stabilire se i ripetitori di segnale debbano considerarsi beni immobili-costruzioni (contratto di superficie ad effetti reali); oppure, beni mobili (concessione dello jus ad aedificandum ad effetti obbligatori).

Quali maggioranze? La riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all’una o all’altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale che rientra nei poteri del giudice di merito. Di conseguenza, lo schema negoziale, a cui riferire il contratto, potrà essere con: effetti reali (diritto di superficie)contratto che attribuisce all’acquirente la proprietà superficiaria dell’impianto installato sul lastrico solare, richiede l’approvazione di tutti i condomini;effetti obbligatori (concessione ad aedificandum di natura personale), richiede l’approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni. In tale ultimo caso, diversamente, in caso di contratto inferiore ai nove anni, è necessaria la maggioranza (principi espressi dalla pronuncia Cass. civ., sez. un., 30 aprile 2020, n. 8434).

L’installazione è legittima se pregiudica l’utilizzo del lastrico solare condominiale? Secondo i giudici di legittimità, detto ingombro, ancorché limitato, può pregiudicare l’utilizzo del lastrico non solo riguardo alla porzione occupata, ma al bene nel suo complesso, considerando anche gli strumenti, gli elementi accessori e gli spazi che gli stessi occupano (Cass. civ., sez. VI, 8 ottobre 2018, n. 24767).

 Per i rischi sulla salute? Secondo una pronuncia di merito, è annullabile una delibera condominiale con la quale si autorizza l’amministratore a stipulare un contratto con una società telefonica per l’installazione in una parte comune dell’edificio di una stazione radio-base per la telefonia mobile, senza che i condomini siano stati preventivamente informati dei possibili rischi che le onde elettromagnetiche emesse possono arrecare alla salute e siano stati conseguentemente posti in grado di valutare tali rischi (Trib. Milano 23 ottobre 2002, n. 12663).

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Avv. Maurizio Tarantino

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