Ultimi giorni per la predisposizione ed invio dei modelli Certificazione Unica e 770 relativi al periodo di imposta 2020.
Scandezario fiscale
La trasmissione deve avvenire necessariamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, personalmente ovvero tramite un intermediario abilitato, comunicando i redditi da lavoro autonomo.
Ad oggi la scadenza è fissata per il giorno 31.10.2021, che slitta al 02.11.2021 per le festività, salvo proroghe. Si precisa che la comunicazione dei redditi da lavoro dipendente ed i redditi diversi – come ad esempio la prestazione occasionale – è avvenuta entro marzo 2021, in quanto rientranti nel 730 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Come detto, potrebbe essere procrastinata la scadenza dell’invio telematico, in quanto la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha rinnovato la richiesta di proroga al 30.11.2021, quale termine ultimo per effettuare l’invio telematico. La prima era avvenuta in data 13.10.2021, sebbene rimasta senza risconto.
L’esigenza di tale richiesta deriva dalla necessità di permettere agli operatori del settore di poter svolgere tutti gli adempimenti previsti nel fitto calendario – anche alla luce delle difficoltà tecniche che sono emerse nella compilazione di alcuni quadri che impediscono di elaborare la dichiarazione – nell’interesse dei contribuenti. Si auspica che la comunicazione di accoglimento della proroga e, quindi, di slittamento della scadenza non venga comunicata a ridosso del termine ultimo, come solitamente avviene.
Sebbene la richiesta di proroga sia riferita alla dichiarazione 770, occorre far presente che questa si estende anche alla Certificazione Unica. Le CU, infatti, che non contengono dati utili ai fini della precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine concesso per la trasmissione telematica del modello 770.
Benché i due dichiarativi attengano ai medesimi accadimenti, in realtà afferiscono ad aspetti differenti.
La CU permette di certificare quali siano stati i redditi che un contribuente (detto percipiente) ha percepito nel corso dell’anno 2020. Sono, pertanto, ricompresi i redditi da lavoro dipendente, autonomo, le prestazioni occasionali, i corrispettivi derivanti da contratti di appalto ovvero di opera e le locazioni brevi.
Con la CU devono essere anche certificati i redditi prodotti da parte dei contribuenti rientranti nei regimi di vantaggio e forfettario. In relazione a questi ultimi occorre prestare attenzione in sede di compilazione, essendo stati predisposti appositi codici sia per i due regimi, sia nel caso i cui ci siano spese anticipate per conto del cliente.
Il 770, invece, viene utilizzato dai sostituti di imposta per i dichiarare le ritenute versate direttamente nelle casse dell’Erario. Tali ritenute rappresentano un acconto sulle future tasse che i percipienti dovranno corrispondere in sede di dichiarazione dei redditi.
Profili fiscali e responsabilità dell’Amministratore di condominio
Un aspetto rilevante è comprendere chi sia il soggetto in capo al quale ricada l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni.
Nelle istruzioni, si legge che “la comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto”.
Pertanto, si desume che il soggetto responsabile dell’invio sia l’amministratore in carica alla data di presentazione della certificazione. Il che significa che in tutti i casi di nomina di un nuovo amministratore, spetterà a quest’ultimo la responsabilità di adempiere all’invio e non all’amministratore in carica al 31 dicembre.
Con tutte le conseguenze che ne derivano, in termini di potenziali errori che ne possono scaturire, soprattutto qualora il cambio avvenga a ridosso del nuovo anno ovvero poco dopo.
Facendo un confronto con la dichiarazione 770, nelle istruzioni di questa si specifica in maniera chiara che “nel caso dei condomìni, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’amministratore in carica, risultante dall’ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo”.
Chiarito quanto sopra è importante comprendere cosa accade qualora nella compilazione dei dichiarativi vengano commessi errori ovvero omissioni. Occorre fare un distinguo. Nel caso del 770 questi possono essere rettificati presentando una dichiarazione integrativa. Sarebbe auspicabile quella annuale, vale a dire entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva, sebbene per legge sia possibile farlo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Gli stessi termini non sono concessi per la CU, in quanto, in caso “di errata trasmissione della certificazione, la sanzione […] non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza”. Sebbene possa sembrare una disparità, occorre ricordare che la CU è strumentale alla predisposizione del precompilato.
Dott. Maria Rosaria Monsellato
Consulente Alac – Appc sede di Lecce
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