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Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio anche per gli studi di amministrazione condominiale con dipendenti: quali conseguenze a livello organizzativo?

Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio anche per gli studi di amministrazione condominiale con dipendenti: quali conseguenze a livello organizzativo?

Gli amministratori di condominio saranno costretti a sospendere tutti i dipendenti privi del Green Pass

L’art. 3 del Decreto Legge 16 settembre 2019, rubricato “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato” al n. 1, così recita: “1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente:“Art. 9-septies(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9,comma 2.”

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Al successivo n. 5 del medesimo articolo,si aggiunge: “I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. (…)”

Ed, ancora, al n. 6, si specifica che:“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”

Il dettato normativo dunque, non solo inserisce ulteriori adempimenti i titolari degli studi di amministrazione condominiale che hanno dipendenti, ma ha importanti conseguenze di ordine pratico e gestionale sull’organizzazione delle attività degli stessi.

In sostanza, dal 15 ottobre p.v., gli amministratori /datori di lavoro (pensiamo, tra gli altri, a quelli che svolgono la propria attività in forma societaria) dovranno farsi carico di verificare –attraverso la predisposizione di idonee procedure- che i propri dipendenti abbiano la certificazione verde, assumendosi l’onere, ove ne riscontrino la mancanza, di sospenderli dalla prestazione dell’attività lavorativa, senza corrispondere lo stipendio, ma assicurando loro la conservazione del posto di lavoro.

In termini pratici, con la sempre più frequente convocazione delle assemblee, soprattutto quelle finalizzate all’avvio ed alla prosecuzione delle procedure di Superbonus 110%, potrebbe, pertanto, accadere che, gli amministratori di condominio, costretti a sospendere dei dipendenti privi del Green Pass, debbano affrontare grossi problemi di natura organizzativa, determinati dalla (improvvisa) necessità di far fronte a carenza, anche solo temporanea, di personale, persistendo la quale, potrebbe essere necessario –al fine di garantire puntualità nell’espletamento degli adempimenti di studio- procedere a nuove assunzioni.

Green pass e assemblee condominiali: ancora tutto in alto mare

Senza entrare nel merito della questione prettamente scientifica della vicenda, che lasciamo agli esperti, poniamo un interrogativo: è costituzionalmente legittimo un provvedimento di un simile tenore o, al contrario, residuano profili discriminatori, rispetto ai quali è necessario un ulteriore approfondimento?

Come si suol dire….ai posteri l’ardua sentenza!

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©Riproduzione riservata

Avv. Roberto Rizzo

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