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Decreto Green Pass. Per gli studi di amministrazione condominiale ecco le modifiche in arrivo

Decreto Green Pass. Per gli studi di amministrazione condominiale ecco le modifiche in arrivo

I lavoratori dipendenti degli studi di amministrazioni condominiali privi della carta verde non saranno più sospesi.

Intervenuta una modifica sostanziale nel testo del Decreto c.d. Green Pass, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, relativa ai lavoratori tanto del settore pubblico che di quello privato e, dunque, per quanto di nostro interesse, al personale dipendente dagli amministratori condominiali.

Scompare dal dato normativo, per i casi di lavoratori non in possesso della certificazione vaccinale, la sospensione dal lavoro prevista nell’originaria versione.

Gli stessi, ove impossibilitati ad esibire a richiesta il Green Pass, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

E’ quanto si legge testualmente al n. 6) dell’art. 3 del D. L. 227/2021:6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.”

Permane, viceversa, la possibilità della sospensione dall’attività lavorativa, in ipotesi simili, per i dipendenti di imprese con meno di quindici dipendenti. Sancisce, infatti, il successivo n. 7) del medesimo D.L.: “7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.”

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Avv. Roberto Rizzo

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