Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0804136090 | 3402464960

Decreto semplificazioni e abbattimento delle barriere architettoniche: ecco cosa si potrà fare

Decreto semplificazioni e abbattimento delle barriere architettoniche: ecco cosa si potrà fare

Il Decreto Semplificazioni apporta diverse modifiche al Testo Unico Edilizia) e alle disposizioni che consentono al singolo condomino di effettuare i lavori che rientrano nei cosiddetti superbonus 110%.

È stato approvato “salvo intese” il testo del decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, apporta diverse modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) e alle disposizioni che consentono al singolo condomino di effettuare i lavori che rientrano nei cosiddetti superbonus 110%.

Le barriere architettoniche. La specifica normativa sulle barriere architettoniche ha avuto inizio, per quanto riguarda gli edifici privati, con la l. 9 gennaio 1989, n. 13 e il suo regolamento di attuazione d.m. n. 236 del 14 giugno 1989; mentre per gli edifici pubblici la prima normativa era già stata realizzata in precedenza con la l. 30 marzo 1971, n. 118 e il suo regolamento di attuazione d.p.r.27 aprile 1978, n. 384, poi sostituito dal d.p.r.24 luglio 1996, n. 503. Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 236/1989 e dell’art. 1del d.p.r.n. 503/1996, per barriere architettoniche si intendono:

  1. a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  3. c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La novità. Da quanto appreso, nella bozza datata 6 luglio del DL Semplificazioni, una norma stabilisce che ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile.”; b) l’articolo 8 è abrogato.

In sostanza, secondo tale disposizione, è possibile realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del codice civile.

A questo punto,  resta da capire se un singolo condomino potrà effettuare gli interventi citati, portando poi in detrazione il 110% delle spese come previsto dal Decreto Rilancio.

©Riproduzione riservata

Avv. Maurizio Tarantino

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?