Il Decreto Sostegni bis ha ottenuto il via libera dal Senato e finalmente ci sono buone notizie per i locatori. Eccole.
Sono infatti ben due, ad oggi, le novità sul tema “locazioni” che emergono tra i numerosissimi emendamenti approvati a Palazzo Madama ed introdotti dalle commissioni Bilancio e Finanze.
La prima novità è il c.d. bonus affitto, incentivo coniato con il Decreto Rilancio circa un anno fa e prorogato a più riprese dai diversi provvedimenti emergenziali approvati in questo anno di pandemia, che oggi torna nel testo del Decreto Sostegni bis in una veste nuova e aggiornata, aumentando la platea dei beneficiari e coprendo il periodo che va da gennaio a maggio 2021.
Ad oggi, la versione attuale della misura indicata è contenuta nel testo dell’articolo 28, comma 1, del DL numero 34 del 2020 che stabilisce i criteri del credito d’imposta per i canoni di locazione sia per gli immobili a uso non abitativo sia per l’affitto d’azienda: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Le novità più rilevanti sono le seguenti.
Per le locazioni di immobili ad uso commerciale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, il limite di ricavi o compensi viene portato da 5 a 10 milioni di euro.
In seguito, è stato anche “corretto” il requisito base per poter beneficiare del bonus affitto.
Difatti, nella vecchia previsione, per verificare la possibilità di beneficiare del credito di imposta ci si basava sulla diminuzione del 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi del singolo mese in relazione all’anno precedente, oggi, invece, per usufruire del bonus è necessario che il calo sia almeno del 30 per cento e deve essere stato registrato nel confronto tra l’ammontare medio mensile del 2020 e quello del 2019.
Certamente tale ultima condizione non è richiesta agli esercenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
In termini pratici, al fine di comprendere se si rientra o meno nella predetta misura, basta fare riferimento agli stessi requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni per beneficiare dei contributi a fondo perduto, con la conseguenza che, le partite IVA che hanno ricevuto gli importi per quest’ultima misura, potranno sicuramente anche accedere al nuovo bonus affitto 2021.
Occorre precisare che in caso di affitto di azienda il beneficio scende al 30 per cento dei canoni versati.
Discorso simile per il settore del turismo (alberghi, agriturismi, agenzie di viaggio, tour operator, stabilimenti termali).
Il Decreto Sostegni bis conferma anche per un altro mese il bonus affitto specifico per questo settore.
Sostanzialmente per poterne beneficiarne sembrerebbe confermata la necessità di rispettare la condizione già prevista al comma 5 dell’articolo 28 del D.L. 34/2020 (cd. Decreto rilancio): “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019”.
In questo caso, quindi, il beneficio già previsto fino al 30 aprile 2021 viene esteso al 31 maggio 2021.
Confermati i requisiti che consentono l’accesso al bonus: nessun limite sul volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo; credito d’imposta nella misura del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
La seconda novità presente nel testo del Decreto Sostegni bis prevede l’esenzione del pagamento dell’IRPEF sui canoni di locazione non percepiti.
Tale misura è del tutto nuova rispetto al bonus affitto e rappresenterebbe, nel caso fosse confermata, una vera boccata di ossigeno per gran parte dei locatori alle prese con conduttori morosi, nonché una previsione dettata dal buon senso ed improntata all’equità sociale.
In sostanza indipendentemente dalla data in cui il contratto di locazione è stato stipulato e dalla tipologia di contratto, le rate non corrisposte dall’inquilino moroso non concorreranno alla formazione del reddito del proprietario dell’immobile.
I requisiti sono i seguenti:
- – essere in presenza di un’intimazione di sfratto per morosità o di un’ingiunzione di pagamento;
- – avere ad oggetto canoni di locazioni non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020.
Si precisa che in caso di imposte già versate sarà riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dei canoni non riscossi.
Circa invece i canoni di locazione non percepiti prima del 1° gennaio 2020 continuano ad applicarsi le regole secondo cui i canoni entrano nell’imponibile IRPEF del periodo d’imposta cui si riferiscono.
Ad ogni modo si attendono conferme ufficiali, che dovrebbero portare all’approvazione definitiva del testo in questa settimana.
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