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Decreto sostegni e Superbonus 110%. Previsto lo stop dello stato legittimo degli immobili

Decreto sostegni e Superbonus 110%. Previsto lo stop dello stato legittimo degli immobili

Sul rapporto tra superbonus 110% /abusi edilizi  si è scritto di tutto e di più. Molti sono stati i chiarimenti forniti da tecnici ed esperti del settore.

In un coacervo normativo molto farraginoso, ha destato particolare interesse un comma poco chiaro perché non si è capito se lo stato legittimo debba essere assicurato per tutte le parti comuni dell’edificio oppure solo per le parti comuni interessate dagli interventi.

Il legislatore non si è accorto che collegando lo stato legittimo, al beneficio fiscale, si è verificato un effetto ostativo che sta bloccando molti interventi. Su questo aspetto  il 3 marzo è stato presentata anche una interrogazione parlamentare  in tema di superbonus 110%, abusi edilizi, stato legittimo e conformità urbanistica-edilizia.

Gli abusi edilizi in Condominio. Poteri ispettivi e responsabilità dell’Amministratore

Ma le novità non finisco qui. Nell’atteso Decreto Sostegno, un vero banco di prova per il Governo Draghi,  ci sarà una novità che farà piacere a tecnici ed amministratori di condominio.

Non sarà più richiesto di certificare lo stato legittimo dell’immobile, basterà attestare l’assenza di abusi edilizi e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

I tecnici non saranno più obbligati a certificare lo stato legittimo dell’immobile, ma sarà sufficiente la semplice attestazione di conformità, certificando l’assenza di abusi edilizi e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

Questo, è quanto previsto nella bozza del decreto sostegni, che verrà varato a giorni, in cui sono previste alcune modifiche dell’art. 119 del dl 34/2020.

La nuova formulazione, tutta ancora da confermare nel testo finale, prevede di semplificare la vecchia modalità inerente la presentazione di richieste per interventi che beneficiano degli incentivi disciplinati dal citato articolo 119 del dl 34/2020.

Il comma 13-ter nella nuova versione, ancora in versione bozza, estenderebbe la semplificazione a tutti gli interventi, di cui all’art. 119 e limita i contenuti dell’asseverazione dei tecnici alla sola conformità, rispetto, allo “stato legittimo” dell’immobile oggetto degli interventi destinatari del 110%, purché l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente.

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A cura della Redazione

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