La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7491/2025 del 20 marzo 2025, affronta una questione chiave per tutti gli amministratori e chiarisce definitivamente un principio di grande impatto operativo: il condomino che ha promosso (o è parte) in un giudizio contro il condominio non ha diritto ad essere convocato all’assemblea che delibera sulla prosecuzione di quella causa
Il caso concreto
Un condomino aveva impugnato una delibera con cui l’assemblea incaricava un legale per resistere nel giudizio d’appello da lei stessa avviato contro il condominio.
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma del primo grado, annullava anche questa parte della delibera per mancata convocazione della condomina, sostenendo che – pur essendo in conflitto di interessi – doveva comunque essere invitata.
Richiamando un orientamento già espresso (Cfr. Cass. 3192/2023), la Cassazione ribalta la decisione e fissa un principio molto importante circa la partecipazione del condomino (in lite con il condominio) alle delibere assembleari.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non si tratta di conflitto di interessi (che implicherebbe solo una possibile astensione e non esclude il diritto di partecipazione), bensì di estraneità sostanziale del condomino rispetto alla questione.
Detto in altri termini, il condomino in causa contro il condominio è “come un terzo”, non è parte legittimata alla decisione collettiva sull’azione giudiziaria che lo riguarda direttamente.
La soluzione della Cassazione
Accogliendo il ricorso del condominio, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello e ha deciso la causa nel merito disponendo che non dovesse essere pronunciato nessun annullamento della delibera assembleare.
Infatti, in caso di controversia tra condominio e uno (o più) condomini, «la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, da un lato coloro che sono chiamati a deliberare sul promuovimento dell’azione o sulla sua resistenza, dall’altro i destinatari di tale decisione, quale parte avversa nel giudizio», con evidente influenza sulle modalità di gestione e convocazione delle assemblee.
Al termine della propria disamina, la Corte di Cassazione precisa che non vi è un preciso obbligo di convocare il condomino (parte in causa) all’assemblea che deve decidere se proseguire un giudizio contro di lui. Di conseguenza, la delibera non è annullabile per omessa convocazione di tale soggetto.
Per converso, è esclusa qualsiasi legittimazione all’impugnazione della delibera da parte del condomino interessato, perché “non titolato” a partecipare.
Inoltre, anche nel caso di ripartizione delle spese legali, queste non possono essere poste a carico del condomino che era parte in causa, proprio per la sua posizione “opposta” all’interesse condominiale.
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