L’impugnazione delle delibere assembleari continua a rappresentare uno dei terreni più delicati del contenzioso condominiale. Non soltanto per la frequenza delle controversie, ma perché, spesso, il giudizio evolve mentre la vita del condominio prosegue. E quando l’assemblea interviene nuovamente sulla stessa materia, il problema diventa capire se il condomino conservi ancora un interesse concreto alla decisione.
È proprio questo il nodo affrontato dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 844/2026, depositata il 24 aprile 2026, relativa ad una delibera avente ad oggetto lavori di rifacimento del marciapiede perimetrale dello stabile.
La pronuncia merita attenzione non solo per l’esito processuale, ma anche perché affronta, in modo articolato, tre questioni di particolare rilievo pratico:
- la validità delle delibere relative a lavori incidenti su beni pubblici
- l’obbligatorietà del fondo speciale ex art. 1135 c.c.
- la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell’impugnazione condominiale
La vicenda: il condomino contesta i lavori sul marciapiede
Il giudizio nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare adottata il 9 dicembre 2024, con cui il condominio aveva approvato un preventivo di spesa per il rifacimento del marciapiede perimetrale dell’edificio.
Il condomino ricorrente sosteneva che il marciapiede non fosse parte comune del fabbricato, bensì bene appartenente al Comune. Da qui la contestazione: il condominio, secondo la prospettazione attorea, non avrebbe avuto alcun potere di deliberare lavori su un bene estraneo alla compagine condominiale.
Non solo.
L’attore denunciava anche la violazione dell’art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., lamentando la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio per gli interventi di manutenzione straordinaria.
La questione, dunque, appariva tutt’altro che marginale. E infatti il tema era già stato affrontato in sede cautelare.
Il Tribunale: i lavori non riguardavano semplicemente un bene comunale
Uno dei passaggi più interessanti della decisione riguarda la reale natura delle opere deliberate.
Il Tribunale osserva che l’intervento non poteva essere ridotto ad un semplice rifacimento del marciapiede pubblico. In realtà, i lavori si inserivano in un più ampio intervento finalizzato ad eliminare infiltrazioni e problematiche statiche che interessavano direttamente l’edificio condominiale.
La sentenza chiarisce che la realizzazione dello “scannafosso a vespaio” coinvolgeva l’intero perimetro dello stabile e soltanto in parte l’area del marciapiede comunale. Proprio questa connessione funzionale con la tutela dell’immobile ha portato il giudice ad escludere che si trattasse di lavori eseguiti nell’interesse esclusivo di un bene pubblico.
Il ragionamento del Tribunale appare significativo sotto il profilo pratico.
La decisione, infatti, suggerisce che la valutazione sulla legittimità della delibera non possa fermarsi alla titolarità formale dell’area interessata dai lavori. Occorre verificare la funzione concreta dell’intervento e la sua connessione con la conservazione o sicurezza dell’edificio condominiale.
È un passaggio importante, soprattutto nelle situazioni in cui opere esterne al fabbricato risultano comunque indispensabili per prevenire danni strutturali o infiltrazioni.
Fondo speciale e lavori straordinari: il richiamo alla Cassazione
La sentenza affronta poi il tema del fondo speciale, ribadendo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione.
Il Tribunale richiama espressamente la pronuncia n. 16953/2022, secondo cui la deliberazione che approva lavori straordinari deve necessariamente prevedere la costituzione preventiva del fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Viene inoltre ricordato il principio affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 9388/2023: l’assemblea non può approvare le opere rinviando ad un momento successivo la creazione del fondo. L’accantonamento deve essere contestuale alla deliberazione.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale introduce una precisazione decisiva.
Secondo il giudice, la delibera impugnata aveva carattere sostanzialmente interlocutorio, limitandosi ad approvare un preventivo di spesa senza costituire ancora una definitiva approvazione dei lavori. Proprio questa natura preliminare avrebbe impedito di configurare, nel caso concreto, il vizio lamentato dal ricorrente.
La distinzione è rilevante.
Non ogni riferimento assembleare a lavori futuri integra automaticamente una deliberazione approvativa ai sensi dell’art. 1135 c.c. Occorre verificare, caso per caso, il contenuto effettivo della decisione adottata.
La nuova delibera fa venir meno l’interesse ad agire
Il profilo centrale della decisione resta però quello processuale.
Nel corso della vicenda, infatti, il condominio aveva approvato una nuova delibera, datata 25 marzo 2025, con cui i lavori venivano nuovamente deliberati, questa volta con contestuale piano di riparto e — soprattutto — con esclusione del condomino ricorrente dalla partecipazione alla spesa.
Per il Tribunale, questa sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse ad agire.
La precedente deliberazione, oggetto di impugnazione, risultava ormai superata dalla successiva decisione assembleare, non impugnata dal condomino. E proprio qui emerge il principio processuale valorizzato dal giudice: l’azione ex art. 1137 c.c. richiede un interesse concreto ed attuale, che deve permanere per tutta la durata del giudizio.
Una volta eliminati gli effetti pregiudizievoli della prima delibera, il ricorrente non aveva più alcuna utilità concreta da conseguire mediante l’annullamento richiesto.
Lite temeraria e responsabilità aggravata
La sentenza si chiude con un ulteriore profilo di rilievo.
Il Tribunale ha infatti ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente sia al pagamento di una somma in favore del condominio sia ad una ulteriore sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Secondo il giudice, il condomino aveva introdotto il giudizio pur essendo già consapevole della sopravvenuta delibera che lo esonerava integralmente dalla contribuzione ai lavori. Circostanza che, nella valutazione del Tribunale, rendeva l’azione priva di un reale interesse giuridicamente apprezzabile.
Si tratta di un passaggio che gli amministratori di condominio dovrebbero osservare con attenzione.
La pronuncia conferma, infatti, una crescente severità giurisprudenziale verso le impugnazioni assembleari utilizzate in modo meramente oppositivo o prive di concreta utilità pratica.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Taranto offre diversi spunti operativi.
Da un lato, conferma il rigore ormai consolidato in materia di fondo speciale per lavori straordinari, tema sul quale la Cassazione continua a richiedere il rispetto di condizioni molto precise.
Dall’altro, evidenzia come la verifica dell’interesse ad agire assuma un ruolo centrale nelle impugnazioni condominiali. Non basta che una delibera presenti possibili profili di invalidità: occorre che il condomino conservi, per tutta la durata del giudizio, un’utilità concreta e attuale all’annullamento richiesto.
Ed è proprio questo il punto più interessante della pronuncia. Nel contenzioso condominiale, infatti, la dinamica assembleare non resta immobile. Le delibere possono essere sostituite, corrette, superate. Quando ciò accade, anche il processo cambia prospettiva.
Per questa ragione, amministratori e professionisti devono valutare con attenzione non soltanto la fondatezza iniziale dell’impugnazione, ma anche la persistenza dell’interesse sostanziale del condomino nel corso della causa.
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