Il Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34 introduce interessanti agevolazioni fiscali volte a incentivare la mobilità sostenibile.
Si tratta di misure che, oltre a comportare un evidente beneficio per l’ambiente, riducendo le emissioni gas, secondo alcuni, dovrebbe anche garantire il distanziamento sociale, limitando il rischio di contagio. Il nuovo bonus per le colonnine di ricarica si inserisce fra queste tipologie di interventi.
Ambito oggettivo di applicazione: quali sono gli interventi e a quali condizioni è possibile beneficiare della detrazione 110%?
Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in piena emergenza sanitaria Covid-19, ha introdotto la detrazione fiscale al 110%, ripartibile in 5 anni, per le spese sostenute per acquistare e installare una stazione di ricarica per veicoli elettrici.
Nello specifico, gli interventi agevolabili che, dunque, rientrano nella previsione del superbonus sono descritti nel richiamato art. 16 ter, D.L. n. 63/2013.
Si tratta, in particolare di:
- – acquisto della stazione di ricarica;
- – installazione della stazione di ricarica;
- – aumento della potenza del contatore (fino a un massimo di 7 kW).
La possibilità di usufruire di tale incentivo fiscale per l’installazione di punti di ricarica è, tuttavia, subordinata, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, a stringenti condizioni.
Vediamo quali sono.
In primis, come per tutti gli altri incentivi interessati dalla detrazione pari al 110%, occorre che le spese per l’acquisto e la posa in opera della stazione di ricarica siano sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La più alta percentuale di detraibilità è riconosciuta nelle ipotesi in cui l’installazione di tali colonnine sia abbinata ai c.d. interventi trainanti di riqualificazione energetica, che beneficiano del c.d. nuovo ecobonus.
È importante precisare che eventuali spese sostenute per gli stessi interventi, relativi alle colonnine di ricarica, se non abbinati ai citati interventi trainanti, non saranno perse!
Sarà infatti possibile usufruire della detrazione fiscale, pari al 50%, prevista dall’art. 16 ter, D.L. n. 63/2013, ripartibile in dieci anni.
Ambito soggettivo di applicazione: chi può usufruire della detrazione al 110%?
Anche per tali tipologie di interventi, possono accedere all’incentivo fiscale i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, gli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati, e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Modalità di utilizzo della detrazione fiscale. I contribuenti, nel rispetto delle condizioni prescritte dalla norma, possono usufruire direttamente della detrazione fiscale al 110% per l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, in sede di determinazione annuale del reddito di imposta.
Anche per l’installazione delle colonnine di ricarica, il Decreto Rilancio riconosce all’avente diritto la facoltà di optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione:
- – per lo sconto in fattura di importo pari al corrispettivo dovuto per gli interventi. In questo caso l’impresa che effettua i lavori anticiperà i costi per i lavori per poi recuperarli sotto forma di credito di imposta che potrà utilizzare direttamente o cedere a sua volta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- – per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La facoltà di avvalersi delle modalità alternative dello sconto in fattura o della trasformazione in credito di imposta è subordinata al rigoroso rispetto di specifici adempimenti. Il contribuente, infatti, è tenuto a richiedere un visto di conformità, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
L’opzione dovrà essere comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste con apposito provvedimento da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Ulteriore necessaria documentazione è rappresentata dall’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che dovrà attestare la sussistenza dei requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa all’ENEA.
Anche in questo caso, le modalità operative per la trasmissione e le regole attuative dovranno essere stabilite con provvedimento attuativo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio.
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