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Detrazione porte blindate: quando è possibile?

Detrazione porte blindate: quando è possibile?

È possibile detrarre le spese per la sostituzione di un portone con unica anta in legno, con portone blindato con due ante? La risposta dell'Agenzia delle entrate

È possibile detrarre le spese per la sostituzione di un portone con unica anta in legno, singolo appartamento, con portone blindato con due ante, mantenendo stessa dimensione del telaio blindato?

L’Agenzia delle entrate, nella rubrica la posta di Fisco Oggi risponde positivamente, precisando che qualora si rispettino gli adempimenti previsti dalla legge per richiedere la detrazione del 50% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (tra i quali, ad esempio, l’obbligo di pagamento con l’apposito bonifico dedicato) e si possieda la relativa documentazione.

Il montaggio di porte blindate o rinforzate rientra, infatti, tra i lavori sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f, del Tuir), per i quali il proprietario o il detentore dell’immobile sul quale è effettuato l’intervento può richiedere la detrazione delle spese in 10 rate annuali di pari importo.

Si ricorda che per “atti illeciti” si intendono quelli perseguibili penalmente come, per esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti. Un elenco esemplificativo di questa tipologia di interventi è contenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/2001).

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Fisco Oggi

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