Il Condominio, quale custode dei beni comuni ai sensi dell’art. 2051 c.c., risponde per l’evento dannoso occorso in conseguenza dell’omessa custodia sulla proprietà condominiale, a condizione che il danneggiato riesca a fornire al giudicante, non solo la prova dell’effettivo accadimento del fatto storico, ma anche adeguata dimostrazione del danno subito e dell’esistenza di un nesso eziologico…
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