Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0803219961 | 3402464960

Disturbi alla quiete: il condominio può richiedere i titoli edilizi del locale commerciale?

Disturbi alla quiete: il condominio può richiedere i titoli edilizi del locale commerciale?

Esiste un interesse diretto e attuale all'accesso agli atti, a causa del danno subito dai singoli partecipanti all’ente di gestione.

Il Tar Lazio, con la sentenza numero 7068 del 11 aprile 2024, ha confermato, richiamando la giurisprudenza consolidata, che il condominio, in quanto rappresentante degli interessi dei singoli condòmini, può legittimamente esercitare, tramite il proprio amministratore, il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi all’attività commerciale situata nei locali al piano terra.

Nel caso specifico, un supermercato al piano terra dello stabile causava disagi ai residenti a causa del continuo carico e scarico di merci, dei rumori provenienti dalle celle frigorifere e dell’occupazione indebita dello spazio comune antistante l’ingresso dell’edificio. Secondo il Tar Lazio, è necessario consentire all’ente di gestione, che ha presentato una richiesta formale, di visionare e ottenere copia dei documenti e delle autorizzazioni rilasciate dal Comune, per poter adottare le misure necessarie a tutela della comunità condominiale (Consiglio di Stato, numero 5911/23). Senza accesso ai documenti richiesti, non è possibile definire una strategia difensiva adeguata, che non deve necessariamente sfociare in un contenzioso (Tar Lazio, numero 952/2023).

La vicenda processuale ha avuto inizio con un ricorso notificato da un condominio, che chiedeva l’annullamento della nota con cui l’ufficio competente per l’edilizia privata di Roma Capitale aveva respinto la richiesta di accesso ai titoli edilizi rilasciati a favore del titolare dell’attività commerciale al piano terra. Contestualmente, il condominio chiedeva di accertare l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione riguardo alla richiesta di accesso inviata tramite posta elettronica certificata.

Il ricorrente lamentava comportamenti dannosi attribuibili all’attività del supermercato, come la creazione indebita di uno stallo per il carico e scarico merci, l’occupazione permanente del marciapiede con carrelli abbandonati e l’emissione di odori e rumori intollerabili, che disturbavano gravemente la quiete dei residenti. Pertanto, il condominio richiedeva anche la condanna dell’amministrazione al rilascio di copia degli atti oggetto della richiesta di accesso.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando la genericità della domanda, che, se accolta, avrebbe legittimato un controllo preventivo e indeterminato da parte del condominio sull’attività imprenditoriale di un altro soggetto privato, non finalizzato a un’utilità concreta per il ricorrente e quindi inammissibile.

Il Tar, esaminando le difese dell’amministrazione, le ha ritenute infondate e ha accolto il ricorso, basandosi su un principio fondamentale. Il condominio, secondo il giudice amministrativo, è titolare, nel senso presupposto dall’articolo 22 della legge numero 241/90, di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti richiesti, in quanto sussistono entrambi i requisiti normativi: la legittimazione all’accesso e l’interesse a visionare i titoli edilizi rilasciati da Roma Capitale.

La legittimazione deriva dalla vicinanza tra il condominio e il supermercato, mentre l’interesse è legato al danno attuale subito dai condòmini, causato dalle situazioni evidenziate nella richiesta di accesso. Il giudice ha ritenuto plausibile che tali comportamenti illeciti possano compromettere la qualità della vita dei residenti, rendendo necessaria la conoscenza degli atti che legittimano le attività contestate per garantire la migliore tutela possibile per i membri del condominio.

Inoltre, il Tar ha respinto le argomentazioni di Roma Capitale riguardo alla genericità della richiesta, affermando che la domanda di accesso delineava chiaramente l’ambito degli atti richiesti, specificamente indicati nell’istanza, e non poteva quindi essere considerata indeterminata.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, annullando la nota di Roma Capitale, dichiarando illegittimo il silenzio dell’amministrazione resistente e si condanna quest’ultima a consentire la visione e a fornire copia degli atti richiesti, oltre a coprire le spese legali a favore del ricorrente.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *