Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0804136090 | 3402464960

È possibile vietare l’installazione di una canna fumaria in Condominio per finalità commerciali?

È possibile vietare l’installazione di una canna fumaria in Condominio per finalità commerciali?

<em>Il caso all’attenzione del Tribunale di Roma, sentenza n. 5303/2020 fornisce una risposta piuttosto singolare.</em>

In linea di massima si ammette l’installazione di una canna fumaria in condominio su di un muro perimetrale dell’edificio, in quanto considerata una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino, pertanto, può apportare a sue cure e spese.

In tale ottica, laddove vengano rispettati i limiti di cui all’art. 1102 c.c., si deve ritenere legittima una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale, anche se realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.

Il caso all’attenzione del Tribunale di Roma, sentenza n. 5303/2020 fornisce una risposta piuttosto singolare.

Il fatto non presenta profili di particolare complessità. Per consentire l’utilizzazione commerciale di un locale si rendeva necessario installare una canna fumaria esterna e, quindi, acquisirne l’autorizzazione da parte dell’assemblea di Condomini. Assemblea che rispondeva negativamente alla richiesta del condomino.

Il proprietario del locale commerciale, da adibirsi a pizzeria, si rivolgeva al Tribunale di Roma a giusta tutela dei propri diritti. All’esito del giudizio, poi, il Tribunale riconosceva la fondatezza nel merito della domanda per due ordini di motivi: da una parte, l’illegittimità della clausola regolamentare che – approvata a maggioranza – limiti i diritti spettanti ai singoli sulle cose comuni (laddove la maggioranza dei condomini può solo regolamentare l’uso e le modalità di godimento, non escluderle); l’assenza di pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.

Questo secondo profilo merita una riflessione. La definizione dell’alterazione del decoro architettonico, rilevante per impedire l’esecuzione di lavori in Condominio, deve essere intesa quale qualunque offesa all’estetica che turbi l’armonia, la purezza o la bellezza delle linee architettoniche: non sarà vietato a priori un mutamento di stile che al vecchio decoro sostituisca un nuovo decoro di altrettanto valore estetico. Il decoro architettonico del fabbricato deve, quindi, intendersi quale l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico.

Nell’installazione di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale l’alterazione del decoro architettonico può verificarsi non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile.

Il Tribunale di Roma, all’esito di una valutazione circa la gravosità degli interventi, ha ritenuto di aderire a quell’orientamento di legittimità per il quale non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un’opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato preteso il ripristino.

Il principio della rilevanza della compromissione dello stato dei luoghi in ordine a successivi e conseguenti interventi abusivi non pare condivisibile. Pur con le dovute differenze, in settori analoghi, quali la tutela del paesaggio, la compromissione dello stato dei luoghi ad opera di preesistenti realizzazioni non giustifica un ulteriore deterioramento degli stessi ma, al contrario, richiede un controllo maggiore per evitare ulteriori deturpazioni dell’ambitoprotetto.

Nonostante ciò, comunque, l’orientamento giurisprudenziale in tema è piuttosto consolidato e trova un’ulteriore conferma di merito nella sentenza in commento per la quale deve ritenersi nulla la delibera condominiale che vieti l’installazione di una canna fumaria sulla facciata dell’edificio adducendo la violazione del decoro architettonico del fabbricato quando lo stabile presenta già interventi plurimi di carattere disomogenei.

©Riproduzione riservata

Dott. Agostino Sola

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?