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E se un condòmino, nel suo garage, deposita mobili antichi invece della propria autovettura, cosa succede?

E se un condòmino, nel suo garage, deposita mobili antichi invece della propria autovettura, cosa succede?

Salvo divieti regolamentari,  non può considerarsi “uso improprio” quello di adibire il proprio box a magazzino di stoccaggio per beni di diverso tipo.

E se un condòmino, nel suo garage, deposita mobili antichi invece della propria autovettura?

Nessun problema, a patto che non vi siano divieti regolamentari e non si arrechino danni alle parti comuni, dal momento che  non può considerarsi “uso improprio” quello di adibire il proprio box a magazzino di stoccaggio per beni di diverso tipo, mobili antichi compresi, come ben chiarito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22428/11 e n.14671/14.

E si, è utile specificarlo questo concetto, soprattutto perchè si tratta di beni che possono risultare di valore molto “speciale”, e ancor più perchè il legno – come accertato nel corso dell’apposita CTU disposta dal Tribunale di Livorno nel corso del giudizio cui vogliamo riferirci –  terminato con sentenza del 25 agosto 2021 – è un materiale “igroscopico e anisotropo”, e quindi deteriorabile nel giro di pochissimo tempo.

All’ente condominiale chiamato in giudizio dal proprietario del box-magazzino per la causazione delle perdite d’acqua e il conseguente risarcimento del danno, è stata così contestata – e opposta – la tesi del consulente d’ufficio, il quale ha riferito che “la dispersione di acqua ha creato un danneggiamento sicuro e non più superabile anche se l’infiltrazione fosse stata di pochi giorni, considerata la capacità di imbibizione del legno e dei piallacci che lo rivestono, e i successivi rigonfiamenti, non comprimibili”.

Dunque, secondo il Giudice livornese, proprio in relazione alla “natura subdola e occulta della infiltrazione, con difficoltà per chiunque di rendersi conto della dispersione di acqua, trattandosi di un fenomeno intermittente che dunque si evidenziava solo nella successiva fase di un evento meteorico dato dalla pioggia”, alcuna responsabilità concorsuale può ascriversi allo sfortunato condòmino, il quale ha così ottenuto giustizia piena unitamente al risarcimento del danno.

E meno male che non si trattava di mobilio del periodo del Re Sole, atteso che il condominio se l’è cavata con poco più di seimila euro – da sborsare tutti senza poter contare anche su un minimo concorso di colpa del danneggiato – dal momento che il Tribunale giudicante, proprio per la tipologia del materiale legnoso e in considerazione delle affermazioni del CTU, ha categoricamente escluso la sia pur minima responsabilità in capo al proprietario dei beni ammalorati.

Nessuna incidenza processuale in ordine alla mancata prudenza di quest’ultimo, dunque, nonostante il Condominio abbia dimostrato  che all’interno del box magazzino si erano già verificati altri fenomeni infiltrativi e che il proprietario medesimo – pur essendo ben consapevole del rischio di umidità – avesse deliberatamente lasciato le sue cose lì in deposito solo e soltanto in considerazione e sul presupposto che alcun regolamento interno vietasse tale attività.

Come riportato in sentenza, “risulta invero pacifico, documentato in atti e peraltro incontestato da parte convenuta, che la parete del garage dell’attore è stata interessata da infiltrazioni d’acqua provenienti da parti condominiali in relazione alle quali il condominio ha deliberato la esecuzione di lavori che hanno consentito di risolvere il problema e di ripristinare la parete di proprietà dell’attrice”.

Che significa? Tutti conoscevano il problema delle trasudazioni, danneggiato compreso, ma della necessaria prudenza – solitamente richiesta e sempre auspicabile in ogni azione della vita – sembra che evidentemente si possa pure fare a meno, soprattutto se si tratta di immagazzinare i mobili nei box.

Da parte nostra, speriamo che la colpa dell’esborso liquidato in sentenza, ancora una volta, non venga affibbiata all’amministratore: considerata “la natura subdola e occulta dell’infiltrazione”, lui si che avrebbe dovuto utilizzare appieno il proprio potere divinatorio- gestionale per prevenire, impedire e risolvere ogni eventuale danneggiamento nelle proprietà dei suoi amministrati.

 

 

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Avv. Michele Zuppardi

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Una replica a “E se un condòmino, nel suo garage, deposita mobili antichi invece della propria autovettura, cosa succede?”

  1. …. e le norme di prevenzione incendi? Se la destinazione è di autorimessa era stata fatta la verifica del diverso carico di incendio?

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