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È valida la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo effettuata all’avvocato del condominio, senza indicarne la qualifica

È valida la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo effettuata all’avvocato del condominio, senza indicarne la qualifica

La presenza dell'ente di gestione in giudizio è sufficiente a presupporre che l'atto abbia raggiunto il suo obiettivo.

La Corte di Cassazione (ordinanza numero 24329 del 10 settembre 2024) ha sottolineato la fondamentale distinzione tra l’inesistenza e la nullità della notifica, evidenziando anche le diverse conseguenze processuali associate a queste due situazioni.

In ambito condominiale, la costituzione dell’ente di gestione sana l’irregolarità nella notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore del condominio, avvenuta senza che l’opponente avesse specificato la qualità del procuratore nella relata.

Il legame giuridico tra l’avvocato e l’ente di gestione che riceve l’opposizione, essenziale per considerare completo il procedimento di notifica, può essere facilmente dedotto dal contenuto stesso dell’atto di impugnazione del monitorio.

La vicenda processuale

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza numero 1667/2018, ha confermato la pronuncia numero 278/2012 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, che in primo grado aveva dichiarato inammissibile l’opposizione presentata da una condòmina contro il decreto ingiuntivo emesso a favore del condominio, poiché notificata agli avvocati senza che fosse stata specificata la loro qualità di procuratori costituiti e domiciliatari dell’opposto.

Inoltre, la corte distrettuale ha precisato che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’opposizione, evitando di concedere un termine per la rinotifica, dato che, alla data dell’udienza di prima comparizione, erano già trascorsi i quaranta giorni per opporsi, come previsto dall’articolo 641 del codice di procedura civile.

L’appellante/soccombente ha presentato ricorso per la cassazione di tale pronuncia e, in assenza del condominio intimato, la causa è stata esaminata e decisa in camera di consiglio.

La distinzione tra inesistenza e nullità della notifica

La Suprema Corte, accogliendo la prima obiezione sollevata dall’istante e ritenendo assorbite le altre, ha preliminarmente inquadrato il caso specifico nell’ambito della nullità della notifica, piuttosto che nell’inesistenza, come erroneamente sostenuto dal condominio.

In particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato l’insegnamento delle sezioni unite, che nella sentenza numero 14916/2016, hanno stabilito che la notificazione è considerata inesistente quando manca materialmente, ovvero quando è effettuata da un soggetto privo del potere di farlo, o in un luogo o a una persona che non hanno alcun legame con il reale destinatario dell’atto.

Al contrario, se esiste un collegamento identificabile con il destinatario (tanto da far presumere che egli abbia avuto conoscenza dell’atto), la notifica, sebbene viziata, deve essere considerata nulla e, in quanto tale, sanabile retroattivamente, a seguito della costituzione in giudizio del convenuto o della rinnovazione, che la parte può effettuare spontaneamente o su ordine del giudice (Corte di Cassazione, numero 621/2008).

Questo perché, nel nostro ordinamento, l’inesistenza della notifica rappresenta un’eccezione (residuale) rispetto alla patologia ordinaria della nullità.

La decisione della Corte di Cassazione

Nel caso in esame, la notifica dell’opposizione era stata correttamente effettuata presso i procuratori costituiti del condominio; pertanto, nonostante la loro qualità non fosse stata esplicitamente indicata, il collegamento tra l’atto e il suo effettivo destinatario poteva essere facilmente dedotto dal contenuto della stessa impugnazione.

In aggiunta, l’opposto si era comunque costituito, sanando così i vizi della notifica, e la parte aveva provveduto al rinnovo della notifica entro i termini stabiliti dal magistrato, in rigoroso rispetto dell’ordine del giudice.

Non si potevano quindi riscontrare irregolarità, ritardi o omissioni nella condotta del notificante. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, la sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata annullata e la causa è stata rinviata al giudice di secondo grado, in diversa composizione, sia per il riesame della vicenda processuale alla luce dei principi di diritto enunciati, sia per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

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