La validità giuridica del consenso espresso mediante applicazioni di messaggistica istantanea, quale WhatsApp, assume crescente rilevanza nell’ambito delle relazioni condominiali e di vicinato. L’uso sempre più diffuso di tali strumenti per la comunicazione e la gestione delle decisioni collettive solleva interrogativi in merito alla loro efficacia probatoria e al rispetto delle norme codicistiche e regolamentari applicabili. Il presente contributo esamina l’orientamento giurisprudenziale più recente, soffermandosi in particolare sulla pronuncia del Tribunale di Bologna del 16 febbraio 2025.
Consenso digitale e validità giuridica: il caso giurisprudenziale
La questione della validità del consenso espresso tramite WhatsApp in ambito condominiale è stata affrontata dal Tribunale di Bologna in una recente ordinanza. Il caso riguardava una controversia sorta a seguito della realizzazione di una struttura in ferro nelle immediate vicinanze di una finestra di proprietà della ricorrente. Quest’ultima sosteneva di non aver mai prestato il proprio assenso alla realizzazione dell’opera con le specifiche modalità adottate.
L’analisi del materiale probatorio ha evidenziato che i dettagli essenziali dell’opera (metratura, altezza e distanza) erano stati illustrati nella chat condominiale su WhatsApp. La ricorrente, interpellata dal costruttore all’interno della chat, aveva manifestato il proprio consenso rispondendo con il messaggio: “Mi sembra un’ottima idea”, accompagnato dall’emoji del pollice alzato.
Il Tribunale, richiamando l’art. 1168 c.c. in materia di tutela del possesso, ha stabilito che il consenso espresso in tali termini costituisce manifestazione inequivoca della volontà favorevole alla realizzazione dell’opera, con conseguente rigetto della richiesta di reintegrazione nel possesso. La pronuncia conferma che, qualora le informazioni trasmesse via chat siano dettagliate e idonee a determinare una scelta consapevole, il consenso manifestato per tale via assume piena efficacia giuridica.
Ambito di applicazione del consenso digitale nelle decisioni condominiali
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale emerso, il consenso digitale può essere ritenuto valido nelle decisioni condominiali quando l’interessato sia stato adeguatamente informato su tutti gli elementi essenziali della questione oggetto di deliberazione; quando il consenso sia espresso in modo chiaro e non equivoco, con una modalità di raccolta tracciabile e verificabile.
Un esempio rilevante è rappresentato dalla videoregistrazione delle assemblee condominiali online. In conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), l’amministratore deve acquisire il consenso informato di tutti i partecipanti prima di procedere alla registrazione. Una volta prestato tale assenso, gli interessati non potranno validamente eccepire la mancata concessione del consenso, salvo che emergano vizi nella manifestazione della volontà o violazioni delle disposizioni normative in materia di privacy.
L’ordinanza del Tribunale di Bologna rappresenta un precedente significativo in tema di efficacia del consenso digitale nel contesto condominiale. La giurisprudenza sembra orientata a riconoscere la validità di tali forme di espressione della volontà, purché emergano con chiarezza gli elementi essenziali della decisione e il consenso sia manifestato in modo non equivoco.
Alla luce di queste considerazioni, appare opportuno che gli amministratori di condominio e i condomini adottino prassi operative che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni digitali, al fine di prevenire contestazioni e tutelare i diritti delle parti coinvolte.
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