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Ecco l’ultima versione degli emendamenti in materia condominiale

Ecco l’ultima versione degli emendamenti in materia condominiale

La Commissione Bilancio, in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha proceduto a scremare gli emendamenti da sottoporre a votazione.

La V Commissione Permanente della camera dei deputati (bilancio, tesoro e programmazione), in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha proceduto a scremare gli emendamenti da sottoporre a votazione.

Per quanto riguarda l’ambito condominiale, le proposte di modifica sono raccolte nell’art. 264-bis (Disposizioni per l’amministrazione e per le assemblee nei condominii nel periodo di emergenza) secondo cui:

“1. L’attività di amministrazione condominiale, codice ATECO 68.32.00, può essere svolta anche nel periodo di emergenza sanitaria, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, limitatamente all’attività di studio e di coordinamento dei dipendenti del condominio e dei fornitori dei servizi essenziali, con espresso divieto all’amministratore di recarsi al condominio, se non per comprovate esigenze di sicurezza o che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 40 del codice penale, di ricevere a studio estranei o condomini, e di riscuotere brevi manu le quote condominiali, che i condomini sono tenuti, nel periodo di emergenza sanitaria, a versare esclusivamente sul conto corrente del condominio.

2. Le attività di portierato, di sorveglianza, di giardinaggio sono sospese qualora ai lavoratori incaricati dal condominio l’amministrazione del condominio non possa assicurare idonee misure sanitarie di prevenzione del contagio da COVID-19. Sono garantite, anche nel periodo dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le attività di pulizia e igiene degli spazi condominiali, e di sanificazione dei medesimi con le modalità e i termini previsti dall’autorità sanitaria competente o dal sindaco del comune in cui ha sede il condominio.

3. È fatto espresso divieto di sospendere i servizi comuni e la fruizione degli spazi condominiali ai condomini morosi nel periodo dell’emergenza sanitaria.

4. Al comma 4 dell’articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: «e le fondazioni» sono aggiunte le seguenti: «e i condominii».

5. In deroga all’articolo 1130 del codice civile, per l’intera durata del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, è sospeso il termine perentorio per l’assemblea condominiale annuale obbligatoria; il termine di 180 giorni di cui al punto 10) dell’articolo 1130 del codice civile decorre dalla data di fine dell’emergenza, dichiarata dalle autorità nazionali, o dal diverso, successivo termine stabilito da provvedimento dell’amministrazione locale o territoriale. Per interventi indifferibili ed urgenti, l’assemblea del condominio è convocata in videoconferenza.

6. Al comma sesto dell’articolo 1136 del codice civile, dopo la parola «convocati» sono aggiunte le seguenti: «All’assemblea si può partecipare anche in forma telematica o a mezzo piattaforma di videoconferenza».

7. Sono in ogni caso consentite le assemblee condominiali, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio da COVID- 19, per deliberare in merito a opere straordinarie, incluse le opere che beneficiano del sismabonus e dell’ecobonus.

8. È sempre consentita, per qualsiasi tipo di deliberazione e senza alcuna limitazione, la convocazione dell’assemblea condominiale alla quale i condomini possano partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione. È compito dell’Amministratore predisporre idoneo sistema elettronico che consenta: a) la corretta identificazione di ogni singolo partecipante all’assemblea; b) la possibilità per tutti i partecipanti di prendere la parola ed intervenire; c) la possibilità di esprimere il proprio voto o di astenersi; d) la possibilità di registrare l’assemblea, nel suo intero svolgimento; a tal fine il segretario nominato dall’assemblea provvede alla contestuale stesura del verbale da inviare in via telematica, per conoscenza, a tutti i condomini.

9. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 relativi all’adeguamento alle norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione sono rinviati di dodici mesi a decorrere dalle rispettive scadenze ivi previste.

Speriamo che il Governo recepisca. Non ci resta che attendere…

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A cura della Redazione

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