Ai fini dell’accesso alla norma agevolativa, in materia di ecobonus “semplice”, deve ritenersi prevalente la prova della realizzazione dell’intervento e dell’effettività del costo.
Irrilevante deve invece ritenersi l’omesso adempimento dell’obbligo di invio della scheda lavori all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In tale senso si è espressa la Commissione tributaria regionale della Toscana, 3 novembre 2020, n. 790.
La Commissione, nel privilegiare il dato sostanziale della effettività degli interventi agevolabili e del sostenimento dei relativi costi rispetto all’adempimento di un obbligo di invio, ha affermato un principio astrattamente suscettibile di ampia applicazione.
Il diritto di portare in detrazione le spese, relative a lavori in materia di efficientamento energetico, è garantito anche nei casi in cui sia omesso l’invio della documentazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici.
I giudici giungono a tale conclusione indagando la natura dell’obbligo dichiarativo a Enea: la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo, ma assume natura meramente ricognitiva, pertanto ai fini del riconoscimento del diritto di detrazione, rileva esclusivamente l’effettiva esecuzione dei lavori e la dimostrazione del sostenimento della spesa.
La presente sentenza sarà oggetto di un particolare approfondimento nel corso di un webinar che si terrà il 27 novembre alle ore 15.30.
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