Le barriere architettoniche non sono altro che tutti gli ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità di coloro che hanno una capacità motoria ridotta, che sia una condizione temporanea o permanente, basti pensare, ad esempio, alle porte strette o ai numerosi edifici in cui ancora non è stato installato l’ascensore.
La tematica dell’eliminazione delle barriere architettoniche è, quindi, una tematica da prendere seriamente in considerazione, poiché, purtroppo, sono ancora molti gli ostacoli che non permettono a chi ha una disabilità motoria di condurre una vita normale.
Il Governo, attraverso l’approvazione della Legge di Bilancio 2022, ha introdotto una detrazione IRES e IRPEF pari al 75% delle spese sostenute nel corso del 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale detrazione viene suddivisa in cinque quote annuali di pari importo, con una percentuale pari al 75% dei costi sostenuti per interventi come:
- l’installazione di ascensori e montacarichi;
- la realizzazione di rampe per disabili;
- l’adeguamento di impianti tecnologici idonei a favorire la mobilità di persone portatrici di handicap gravi;
- l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti).
Difatti, ai fini dell’accesso a questo tipo di agevolazione, è necessario realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 rubricato “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
Per quanto riguarda la detrazione, l’art. 119-ter del DL 34/2020 ha introdotto tre scaglioni sui quali viene calcolata in base al costo degli interventi realizzati:
- 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 000 euro per ogni unità immobiliare all’interno di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 000 euro per ogni unità immobiliare sita all’interno di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Possono fruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi ammessi a tale detrazione, ovvero:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
L’agevolazione non è valida per gli interventi realizzati sulle nuove costruzioni, ma solo per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.
Inoltre, secondo la circolare 23/E 2022, il bonus del 75% non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Deborah Maria Foti
Ufficio Stampa ANAPI
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