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Enea aggiorna le FAQ e risponde sulla doppia imposizione al direttore dei lavori di un condominio

Enea aggiorna le FAQ e risponde sulla doppia imposizione al direttore dei lavori di un condominio

Enea aggiorna le faq sugli impianti termici e sui quesiti di natura fiscale.

Pubblicate sul sito Enea due aggiornamenti importanti in merito alle Faq sugli impianti termici ed anche le risposte ai quesiti di natura fiscale.

In merito agli impianti termici è stata inserita una nuova risposta in merito alla seguente domanda: se l’installazione di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata, correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus.

La risposta la trovate a questo link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html

In merito all’ecobonus, l’Enea ha aggiornato le faq sui quesiti di natura fiscale, che potete leggere collegandovi a questo link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html

Rilevante la risposta data in merito al seguente quesito:

 Sono il direttore dei lavori di un Condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il Condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d’acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato un’ulteriore ritenuta. E’ legittima questa doppia imposizione?

L’Enea ha fornito la seguente risposta:

la questione è regolata dalla Circolare dell’AdE n. 40/E del 28 Luglio 2010, disponibile sul nostro sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, introdotta dall’art. 25 del D.L. 31/5/2010 n.78.

“Dal 1° gennaio 2015 tale ritenuta è pari all’8%, come introdotto dalla legge di Stabilità 2015”.

La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull’importo del bonifico al netto dell’IVA. Qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta prevista dall’art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell’imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta prevista dal quadro normativo vigente. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia prettamente fiscale, di chiedere sempre conferma all’Agenzia delle Entrate.

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A cura della Redazione

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