Con la sentenza n. 179 del 31 gennaio 2025, il Tribunale di Messina ha affrontato la questione della legittimità della convocazione dell’assemblea condominiale in un luogo situato al di fuori del Comune di ubicazione del fabbricato. Il giudice ha riconosciuto tale possibilità, subordinandola al rispetto di requisiti oggettivi di certezza, accessibilità e adeguatezza, delineando così un’interpretazione flessibile della normativa condominiale.
Il quadro normativo e la questione interpretativa
L’individuazione della sede fisica per la convocazione dell’assemblea condominiale rappresenta un tema delicato in ragione della mancanza di una disciplina normativa espressa. Né l’art. 1130 del codice civile – che attribuisce specifici compiti all’amministratore – né l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice – che disciplina le modalità di convocazione dell’assemblea – prevedono indicazioni circa la collocazione geografica dell’adunanza. Tale lacuna ha alimentato un contrasto interpretativo in ambito giurisprudenziale, incentrato sulla legittimità di una convocazione al di fuori dei confini comunali.
La valorizzazione del criterio della “idoneità” della sede
Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Messina ha adottato un approccio che pone al centro dell’analisi la “idoneità” del luogo prescelto, intesa quale conformità della sede a una serie di parametri oggettivi. Secondo il giudice, la validità dell’assemblea non è inficiata dalla collocazione extraprovinciale della riunione, purché il luogo designato garantisca l’assoluta chiarezza circa la sua localizzazione, la concreta possibilità di partecipazione da parte di tutti i condòmini, la conformità del contesto alle esigenze organizzative della riunione, la riservatezza delle discussioni e una ragionevole comodità per i partecipanti. Il tribunale ha inoltre precisato che l’onere di provare l’inidoneità della sede incombe su colui che eccepisce l’illegittimità della convocazione, e che tale prova deve consistere nella dimostrazione dell’assoluta impossibilità personale di presenziare, anche considerando la facoltà di delegare la propria partecipazione.
Divergenze giurisprudenziali in materia di territorialità
Tale orientamento interpretativo si discosta da una linea di pensiero tradizionale, consolidata a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14461/1999, che individua nel Comune di ubicazione dell’immobile un limite territoriale invalicabile. Tale impostazione è stata recepita da numerosi altri organi giurisdizionali, tra cui il Tribunale di Imperia (20 marzo 2000), la Corte d’Appello di Firenze (sent. 1249/2005) e la Corte d’Appello di Milano (sent. 2901/2021), che hanno ribadito la necessità di celebrare l’assemblea all’interno del Comune in cui sorge il fabbricato condominiale.
Di contro, parte della giurisprudenza di merito, in linea con la sentenza del Tribunale di Messina, ha adottato una lettura maggiormente aderente alla realtà sociale ed economica, escludendo l’esistenza di un divieto normativo in tal senso. Tra le pronunce favorevoli a tale interpretazione si segnalano quelle della Corte d’Appello de L’Aquila (n. 1531/2019) e del Tribunale di Sciacca (18 ottobre 2007), in cui si è riconosciuta la possibilità di svolgere le assemblee in sedi diverse, in particolare in contesti turistici o in presenza di condomini non residenti.
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Spunti conclusivi e prospettive di riforma
La decisione del Tribunale di Messina rappresenta un significativo contributo evolutivo nel panorama giurisprudenziale, in quanto offre una soluzione interpretativa volta a contemperare le esigenze pratiche della compagine condominiale con i principi fondamentali di partecipazione.
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