La vicenda trae origine dalla sottoscrizione di un accordo transattivo diretto a definire bonariamente le controversie insorte tra le parti, nel quale le controparti della reclamante dichiaravano «con scrittura» di «rinunciare a ogni diritto, azione e/o ragione dedotta o deducibile», con «abbandono delle procedure esecutive in corso (…)». Per contro, il giudice dell’esecuzione aveva negato…
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