È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Nuovo d.P.C.M. Il 3 novembre 2020 il Governo è intervenuto con il nuovo d.P.C.M. (pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 275 del 4 novembre 2020 e in vigore dal 6 novembre e vigente fino al 3 dicembre), con la classificazione delle regioni. Il decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari: nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità (cosiddetta area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio medio alto (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta area gialla). In tema di limitazioni, si precisa quanto segue:
- nell’area gialla vale quanto specificato dall’art. 1, secondo e nono comma, lett. o) d.P.C.M. 3 novembre 2020, ossia, rispettivamente che «è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi» e che «è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».
- All’area arancione si applicano le regole previste per l’area gialla, più alcune individuate ad hoc. Difatti, l’art. 2, quarto comma lett. b), d.P.C.M. 3 novembre 2020 specifica che «è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». In tal caso, la situazione inizia a complicarsi; nell’area arancione ogni persona è libera di circolare liberamente dalle 5 alle 22 nel territorio del proprio comune.
- Quanto all’area rossa, l’art.3, quarto comma, lett. a), specifica che dal 6 novembre «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».
FAQ Assemblea. Dopo aver limitato gli spostamenti per determinate zone, il Governo, con la Faq del 7 novembre è intervenuto in materia condominiale; in particolare, sulla questione delle Assemblee in presenza. Secondo le Faq sono possibili le assemblee condominiali in ogni area d’Italia. Difatti, alla domanda “È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?”, la risposta in tutte le zone è:
“Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”.
In conclusione, secondo questa nuova lettura, in tema di riunioni, nessuna variazione rispetto ai precedenti d.P.C.M. In mancanza di maggiori chiarificazioni sugli aspetti esaminati, in particolare sugli spostamenti, la miglior raccomandazione resta quella dell’assembla a distanza.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento