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Formalità ridotte per l’approvazione del bilancio condominiale

Formalità ridotte per l’approvazione del bilancio condominiale

Servono le formalità previste per le società nell'approvazione del bilancio condominiale?

La vicenda. La Corte d’Appello, respingendo l’appello formulato dai condomini, rigettava l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione che aveva approvato il rendiconto. Avverso la pronuncia, i ricorrenti eccepivano la lesione del diritto di accesso alla documentazione  contabile e la intelligibilità e chiarezza del consuntivo approvato; in particolare, le indicazioni “spese varie” (1.500 euro), “spese straordinarie” (3.750 euro) oltre ad un “ammanco” dovuto alle precedente gestione (3.190 euro).

 Approvazione del bilancio. Per la validità della delibera di approvazione del bilancio condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme  analoghe  a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell’entità e causale degli esborsi fatti, ma anche  di  tutti  gli elementi  di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione.

Neppure si richiede che le voci di spesa siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa (Cass. II, 23 gennaio 2007, n. 1405; Cass. II, 7 febbraio 2000, n. 9099; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747).

 Voci sintetiche. Di conseguenza, secondo i giudici di legittimità era del tutto valida la deliberazione assembleare con  la  quale,  come  nella  specie,  si  proceda sinteticamente all’approvazione di una voce, o si indichi la somma complessivamente stanziata, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti. (Cass. II, 30 dicembre  1997, n.  13100;  Cass.  II,   31  marzo  2017,  n.  8521;  Cass.  II, 13 ottobre 1999, n.  11526).

Accesso agli atti. Infine, quanto alla richiesta dei condomini di visionare i documenti contabili, il Condominio aveva dato prova dell’inesigibilità della richiesta per  la data inizialmente stabilita stanti le gravi condizioni di salute  in cui versava l’amministratore (Cass.  II, 19 settembre 2014, n. 19799; Cass. II, 28 gennaio 2004, n. 1544). Del resto, i condomini avrebbero  potuto  comunque  partecipare  all’assemblea per richiedere un rinvio  della  riunione, adducendo a giustificazione la mancata preventiva visione della documentazione contabile.

La massima. È valida la deliberazione assembleare con la quale si proceda sinteticamente all’approvazione di una voce o si indichi la somma complessivamente stanziata. (Cass. civ., Ordinanza 8 giugno 2020 n. 10844)

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Avv. Maurizio Tarantino

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