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Foro del consumatore e condominio: la Cassazione chiarisce chi decide “dove si va a giudizio”

Foro del consumatore e condominio: la Cassazione chiarisce chi decide “dove si va a giudizio”

Anche il condominio è consumatore, ma non può scegliere il foro “che gli conviene”: la Suprema Corte fissa un principio che impatta direttamente l'attività di molti amministratori.

Secondo la Cassazione, sebbene un condominio possa essere qualificato come “consumatore”, non può eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito secondo il foro del consumatore, per preferirne un altro indicato in una clausola contrattuale. Se l’attore ha scelto correttamente il foro del consumatore, il condominio convenuto non può invocare la clausola pattizia per spostare la causa.

I fatti del caso e l’iter giudiziario

Un architetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano contro un condominio, per compensi professionali.

Il condominio si era opposto, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice milanese in favore di quello di Monza, come previsto in una clausola del contratto.

Il Tribunale di Milano aveva accolto questa eccezione, annullando il decreto e dichiarandosi incompetente.

L’architetto ha impugnato la decisione con ricorso per regolamento di competenza, al fine di stabilire in modo corretto e definitivo quale fosse il tribunale competente.

La soluzione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’architetto, annullato la sentenza di primo grado e dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, dove il condominio ha sede e dove correttamente l’azione era stata promossa.

Invero, la Cassazione ha ribadito un principio chiave per il diritto processuale condominiale secondo cui il condominio, pur qualificabile come consumatore, non può opporsi alla scelta del foro effettuata correttamente dall’attore, cioè nel luogo di residenza del consumatore stesso (nel caso, Milano).

Questo perché, com’è noto, il foro del consumatore è inderogabile e non può essere modificato unilateralmente dal convenuto.

Di conseguenza, se l’attore cita il condominio-consumatore presso il suo foro naturale, la causa deve rimanere incardinata lì.

L’eventuale clausola pattizia che prevede un foro diverso (nel caso di specie: Monza) non può essere invocata dal condominio se è convenuto e non ha voluto essa stessa sollevare prima la nullità della clausola.

Conclusioni: un principio fondamentale per chi gestisce immobili

La pronuncia in commento chiarisce una questione cruciale per amministratori di condominio e professionisti del settore relativamente la scelta del foro competente.

Se correttamente riferita al consumatore-condominio, la scelta del foro presso cui incardinare la causa non può essere aggirata da clausole contrattuali o manovre difensive.

Spetta, quindi, all’amministratore prestare molta attenzione nella predisposizione e sottoscrizione dei contratti con professionisti, ma anche nella gestione delle eventuali controversie.

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Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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