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Forse non tutti sanno che… Alcune considerazioni del divieto della doppia imposizione

Forse non tutti sanno che… Alcune considerazioni del divieto della doppia imposizione

Contravvenendo a uno dei principi cardine del nostro sistema tributario, l’Agenzia delle Entrate, fornisce un parere alquanto discutibile

Contravvenendo a uno dei principi cardine del nostro sistema tributario, e cioè il divieto della doppia imposizione, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 428/2022 fornisce un parere – per nulla convincente sempre a parere di chi scrive – ritenendo che, per i soggetti in regime forfettario che fatturano importi superiori a € 77,47 l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre dunque alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 190 del 2014.

L’enciclopedia Treccani così definisce il termine ricavo:” Somma di denaro che si trae dalla vendita, o rivendita, di un prodotto, da una prestazione e simili. Più tecnicamente, ogni acquisizione di ricchezza numeraria ottenuta dallo scambio di beni o servizi e considerata come reintegrazione, totale o parziale, dei costi sostenuti per la loro produzione (ricavo lordo) o il valore della ricchezza acquisita depurato di tutte le spese sostenute e di tutti gli abbuoni o riduzioni concesse alla controparte (ricavo netto)”.

Mentre la parola compenso viene – sempre dall’enciclopedia Treccani – così definita: “Ricompensa in denaro, somma che si dà come retribuzione o gratifica per opera prestata, per lavoro eseguito, per vantaggio ottenuto; quindi, spesso equivalente generico di rimunerazione, stipendio, salario”.

Ora, in base ad una precisa disposizione normativa (art. 1 DPR 642/1972), le fatture di chi opera in regime forfettario e quindi non è soggetto a Iva, qualora l’importo sia superiore a € 77,47, sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, e cioè dal momento della loro formazione.

Imposta si è detto: quindi, per incassare il compenso pattuito con il proprio cliente, il forfettario deve già pagare un’imposta (il bollo appunto) che finisce nelle casse dell’erario. Addebitandolo in fattura, come si è sempre fatto (dal momento che veniva considerata come operazione che non costituiva base imponibile, proprio perché imposta), il forfettario altro non faceva che farsi rimborsare dal proprio cliente l’importo già versato e che sicuramente non è un suo ricavo né fa parte del suo compenso.

Del resto, l’articolo 22 comma 2 del DPR 26 ottobre 1972 n° 642 prevede la solidarietà passiva nel pagamento dell’imposta di bollo fra tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine. E dunque, non sussiste un obbligo esclusivo, a carico di chi emette la fattura, al pagamento del bollo.

Orbene, con l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate non è più così, e quindi l’imposta di bollo costituisce base imponibile su cui calcolare non solo l’imposta sostitutiva di cui prima si è fatta menzione, ma anche base imponibile ai fini contributivi (sia che si tratti di professioni protette sia che si tratti di professione esercitata da soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps).

L’alternativa a quanto sin qui descritto è l’apposizione del bollo sulla fattura senza riaddebitarne l’importo al cliente. Tra l’altro non è neanche chiaro da quando tale interpretazione dovrebbe avere efficacia, se cioè con effetto retroattivo o meno.

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Alessandro Di Francesco

Alessandro Di Francesco (Palermo, 1965) è laureato in Economia ed ha svolto, per oltre venticinque anni, la professione di Amministratore di Condominio. Profondo conoscitore della materia, soprattutto nelle sue applicazioni in ambito fiscale, ha maturato nel tempo una notevole esperienza nel settore, occupando ruoli direttivi anche in altre associazioni di categoria, e partecipando, in qualità di relatore, a diversi eventi inerenti al mondo del condominio. Autore di numerosi articoli pubblicati dalla stampa specializzata e dell’opera in tre volumi il “Manuale dell’Amministratore”, insegna da oltre venticinque anni nei corsi di formazione e aggiornamento per amministratori di condominio. Ha fornito consulenza esterna a grosse realtà aziendali che operano nel settore delle amministrazioni immobiliari sull’intero territorio nazionale, ricoprendone all’interno l’incarico di Academy Headmaster e attualmente riveste il ruolo di Vicepresidente Nazionale di BMItalia | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager e di Direttore del Centro Studi Nazionale di BMItalia | Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager

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