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Fotovoltaico sul tetto condominiale. Attenzione al “fai da te”!

Fotovoltaico sul tetto condominiale. Attenzione al “fai da te”!

Oggi, gioco forza, siamo tutti diventati un po’ energy manager...  L'impreparazione del professionista,  soprattutto in questo frangente, può creare grandi problemi al condòmino di turno.

Di questi tempi, il quesito più frequente che viene posto a chi fa svolge la professione di amministratore condominiale è il seguente: “Amministratore posso installare il mio impianto fotovoltaico sul tetto condominiale?

Diciamo la verità: oggi, gioco forza, siamo tutti diventati un po’ energy manager…  L’impreparazione del professionista,  soprattutto in questo frangente, può creare grandi problemi al condòmino di turno.

É veramente così semplice ? Il richiedente può, concretamente, con una semplice richiesta fatta all’amministratore di condominio, procedere all’installazione e risolvere l’annoso problema del caro bollette?

Per poter rispondere compiutamente a questa domanda bisogna studiare. Lo studio e la conoscenza profonda degli articoli 1102 e 1122 bis del codice civile aiutano l’amministratore a dare un corretto indirizzo al richiedente ed evitare, nel prossimo futuro, di aver fatto spendere grosse cifre al cliente per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, senza dover incorrere addirittura nel suo integrale smontaggio.

Ma procediamo per gradi.

La lettura degli articoli su menzionati, nel loro insieme, non lascia tanto margine d’interpretazione rispetto al caso concreto. Si evince infatti che ogni condòmino può fare un uso più intenso della cosa comune (nel nostro caso il tetto condominiale) garantendo però, il pari uso potenziale, secondo il loro diritto, anche agli altri partecipanti al condominio.

Ma come…se l’assemblea recepisce la mia richiesta non sono a posto per sempre?  Assolutamente no.

L’assemblea dei condòmini interpellata, non può vietare al condòmino che ne abbia fatto richiesta l’installazione dell’impianto;  può solo, con la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti i 2/3 del valore dell’edificio (quinto comma art. 1136 c.c. ) prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio ( per esempio canaline condominiali sature e necessità di staffare sulla facciata tubazioni nuove che ledono magari il decoro architettonico dell’edificio), oltre che richiedere al condomino adeguate garanzie per i potenziali danni cagionati da un intervento non a regola d’arte.

Ed a seguito di una delibera dal contenuto recettivo, posso stare tranquillo per il futuro, ritenendo, addirittura, che quella porzione di tetto sia, di fatto, diventata mia?

Assolutamente no.  Ricordiamoci sempre che l’art. 1102 c.c. prevede che il singolo possa utilizzare la cosa comune a proprio esclusivo vantaggio, purché “(…) non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (…)

Ma il “loro diritto qual è” ?  É paradossale,  ma cercheremo di spiegarlo in maniera molto semplice:
Il condòmino che oggi ne fa richiesta, sempre oggi deve garantire (potenzialmente) agli altri condòmini l’utilizzo degli stessi metri quadrati (del tetto comune) da lui occupati ed utilizzati.

Ma oggi ci sono solo io che ne faccio richiesta, posso farlo ?
Si certo, ma attenzione che in un arco temporale non definito potresti trovarti nelle condizioni, se tutti gli altri condòmini ne facciano richiesta, di dover ridimensionare il tuo impianto o addirittura, se non c’è spazio per tutti i richiedenti, di doverlo completamente rimuovere.

Non è più garantito il parimenti uso secondo il diritto di tutti…..

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Amministratore Francesco De Marco

Via Ettore Majorana, 106 - 87036 Rende (Cs) 09841842372 amministrazione.demarco@gmail.com

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