Fatto: Una condomina convenne davanti al Tribunale di Salerno il proprio condominio in Battipaglia e la ditta di costruzioni. Deduceva di aver subìto, nell’appartamento dei propri genitori presso il quale aveva il domicilio, sito al quinto piano, un furto di oggetti preziosi. Furto agevolato, a suo dire, dalla presenza di una impalcatura, posta a ridosso dell’edificio dalla ditta di costruzioni, esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria, di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l’appartamento.
Pertanto, chiese la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.
Il condominio si costituì in giudizio, sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiamandosi fuori da ogni responsabilità, mentre la ditta rimase contumace.
Decisone: Il Tribunale di Salerno, acquisite le prove testimoniali e i verbali di polizia giudiziaria redatti dall’agente che era intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, ritenne che entrambi i convenuti fossero responsabili. L’impresa appaltatrice, per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura, ed il condominio, per omessa custodia. Di conseguenza, li condannò, entrambi in solido, a risarcire la somma di € 33.925,00 alla luce del preventivo depositato dalla condomina derubata.
Allo stesso modo, la Corte d’Appello di Salerno, adita dal condominio, ha confermato che la responsabilità di entrambi i convenuti fosse stata provata.
Inoltre, ha escluso l’omessa valutazione di un preteso comportamento colposo della condomina nel custodire i gioielli ed ha accolto soltanto il motivo di appello, relativo al quantum di cui ha ridotto l’importo, in via equitativa, ad € 10.000.
Tuttavia, avverso la sentenza il condominio ha proposto ricorso per Cassazione.
Però, la Suprema Corte ha dichiarato Il ricorso inammissibile.
Tutti i motivi del ricorso in Cassazione sono volti ad evocare un inammissibile riesame degli elementi di prova. Elementi che, sono stati “oggettivamente riscontrati” dall’agente di polizia intervenuto nell’immediatezza del fatto e confermati da altri testi. Tutti gli elementi riscontrati hanno consentito di ricostruire, in modo univoco, il furto, le modalità di accesso all’appartamento, l’assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza di porta blindata nell’appartamento.
Conclusioni: Sono responsabili per il furto subìto nell’appartamento, l’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura, il condominio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per omessa custodia. Le prove testimoniali e i verbali di polizia giudiziaria redatti dall’agente che era intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, hanno escluso un comportamento colposo della condomina derubata nel custodire i gioielli.
Principio di diritto. (Corte di Cassazione ordinanza n. 41542 del 27 dicembre 2021) Il verbale della polizia, che ha accertato l’assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, che hanno agevolato l’accesso all’appartamento ed il conseguente furto, è elemento di prova per il risarcimento dei danni subiti. Cass 41542 del 2021
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