L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 480 del 15 luglio 2021, ha risposto ai rispettivi quesiti:
- se lo studio di fattibilità, connesso agli interventi da superbonus 110%, è rientra tra le spese ammissibili;
- in che modo deve avvenire la fatturazione al condominio delle spese nel caso di General Contractor e di attività di progettazione realizzate da tecnici e progettisti esterni.
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Nel caso analizzato, la società istante – impresa operante nel settore delle costruzioni generali – aveva ricevuto degli incarichi da vari condomini, per effettuare lavori di efficientamento energetico degli edifici aventi ad oggetto le parti comuni dei condomini.
Il condominio aveva conferito, a tale impresa, un mandato senza rappresentanza per la realizzazione di uno studio di fattibilità, che l’ istante a sua volta, aveva affidato a un tecnico indipendente, il quale all’ ultimazione delle prestazioni ha emesso fattura nei confronti dell’ istante, che ha provveduto al pagamento della stessa.
Alla luce di quanto prospettato, l’ istante chiedeva all’ Agenzia, la conferma della piena estensione della normativa Superbonus 110% alle spese per lo studio di fattibilità, e in che modo deve avvenire la fatturazione al condominio delle spese nel caso di General Contractor e di attività di progettazione realizzate da tecnici e progettisti esterni.
L’ Agenzia conferma la possibilità per l’ istante di poter fruire del superbonus mediante la modalità dello sconto in fattura, operando in qualità di General contractor, in relazione alle spese sostenute per realizzare una prestazione di servizi consistente in uno studio di fattibilità degli interventi agevolabili.
Ioltre, la stessa Agenzia, ricorda che la detrazione del 110% spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus, a condizione che l’ intervento sia realizzato, includendo tra queste “la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori”.
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