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Giudice di pace: slitta al 2026 l’estensione delle competenze in materia di condominio

Giudice di pace: slitta al 2026 l’estensione delle competenze in materia di condominio

È in discussione presso il Ministero della Giustizia la possibilità di rinviare detta estensione a partire dal 30 giugno 2026 introducendo una specifica previsione nel prossimo decreto "Milleproroghe".

La “Riforma Cartabia” ha già rinnovato profondamente la struttura dei procedimenti civili dinanzi al Tribunale e al Giudice di pace, estendendone fino ad € 10.000,00 la competenza per valore, in un processo di riforma che è ancora in attuazione, con profonde ripercussioni per la materia condominiale.

La riforma già attuata

Le misure rinnovate e già operative riguardano la mediazione civile, la forma del processo e la competenza del giudice di pace.

Mediazione civile

La Riforma Cartabia ha introdotto nel Codice civile l’estensione della legittimazione attiva e passiva dell’amministratore di condominio nei procedimenti di mediazione. Ne deriva che, rispetto agli anni precedenti, l’amministratore è chiamato autonomamente a valutare se attivare o aderire ad una procedura di mediazione senza la necessità di convocare preventivamente un’assemblea di condominio che lo autorizzi in tal senso. Ovviamente, permane l’opportunità di convocare l’assemblea al fine di registrarne le volontà, anche ai fini della esclusione della responsabilità professionale. In ogni caso, l’eventuale accordo di mediazione dovrà essere approvato dall’assemblea con le maggioranze ordinarie.

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La forma del processo

Il procedimento ordinario, come rinnovato dalla Riforma, prevede l’anticipazione (rispetto al modello precedente) del deposito delle memorie istruttorie. Le parti, quindi, vengono chiamate a presentare e argomentare le proprie richieste di assunzione probatoria dopo la costituzione in giudizio e prima dell’udienza dinanzi al giudice.

Pertanto, in occasione della prima udienza che si celebra dinanzi al Giudice, le parti avranno già argomentato le proprie posizioni e richieste, alla luce delle quali il magistrato è chiamato a compiere un tentativo di conciliazione.

A tal fine, la presenza personale delle parti in occasione dell’udienza è obbligatoria e non delegabile.

Al termine del tentativo di conciliazione, ove non si possa raggiungere un accordo, il magistrato valuterà le reciproche domande e le richieste istruttorie disponendo il rinvio per l’assunzione delle prove ovvero, se ritiene la causa matura per la decisione, per la precisazione delle conclusioni.

Parallelamente, viene introdotto un “rito semplificato”, che trova applicazione ordinaria dinanzi al Giudice di Pace, che prevede il deposito del ricorso dinanzi all’ufficio giudiziario competente e la conseguente notifica del ricorso unitamente all’ordinanza di fissazione dell’udienza.

All’udienza dinanzi il Magistrato, viene tentata la conciliazione tra le parti e, ove ciò non sia possibile, viene disposto il rinvio ad altra udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori (previo deposito delle relative memorie) ovvero per la precisazione delle conclusioni, nel caso in cui si ritenga la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori acquisizioni probatorie.

La competenza del giudice di pace

L’art. 7 c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia, ha incrementato i limiti della competenza per valore del giudice di pace.

Dal 1 marzo 2023, infatti, la competenza del giudice di pace è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.

L’ulteriore riforma e la sua proroga

Al fine di ridurre ulteriormente il contenzioso davanti al Tribunale, la riforma Cartabia previsto l’ulteriore estensione delle competenze del Giudice di Pace, cui sarà affidata:

  • la competenza esclusiva su molte questioni inerenti diritti reali e comunione, tra cui le controversie in materia di condominio
  • le competenze e funzioni di Giudice dell’esecuzione nel procedimento di espropriazione di beni mobili
  • le competenze specifiche in materia tavolare e in alcuni riti camerali

Tale estensione dovrebbe entrare in vigore il 31 ottobre 2025.

Tuttavia, tenuto conto dell’attuale carenza di organico presso i Giudici di Pace, è in discussione presso il Ministero della Giustizia, la possibilità di rinviare detta estensione a partire dal 30 giugno 2026 introducendo una specifica previsione nel prossimo decreto “Milleproroghe”.

Ha veramente senso estendere le competenze del Giudice di Pace?

Personalmente, questa domanda mi si ripropone periodicamente in testa, tenendo conto della specificità della materia “condominio”.

Dai dati diffusi dal ministero della Giustizia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, emerge un dato inquietante. A fine 2024, risultavano pendenti 2.817.759 di procedimenti civili pendenti. Il numero di procedimenti iscritti al ruolo civile nel 2024 ha subito anch’esso un incremento nella misura del 6,5% rispetto al 2023 così ripartito:

  • Corte di Cassazione (+8,6%)
  • Tribunali (+3,4%)
  • Giudici di Pace (+13,5%)

L’aumento della richiesta di giustizia è evidente.

Volendo ritenere che l’obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione prima del giudizio possa costituire ex se  un buon filtro che riduce e seleziona le procedure giudiziarie, l’incremento della litigiosità è preoccupante.

Il dato è ancora più sconfortante se raffrontato alle oggettive carenze di organico giudiziario sia sotto il profilo dei giudicanti che sotto quello del personale amministrativo. A titolo esemplificativo, il tasso di scopertura del personale giudicante presso gli uffici del Giudice di Pace si aggira intorno al 55-65% a livello nazionale, con picchi del 70% nelle sedi di maggiori dimensioni.

Bisogna, inoltre, considerare che l’ultima procedura bandita dal Csm (11 aprile 2023) per 657 coprire unità in forza degli uffici del Giudice di Pace ha portato, a gennaio 2025, all’invio di appena 83 delibere di nomina di nuovi giudici di pace di cui, al netto delle dimissioni, resteranno in servizio solo  77 unità.

Appare evidente, sulla base di questi pochi ma rilevanti dati forniti, che l’estensione delle competenze in favore degli uffici del giudice di Pace non è, allo stato, una strada utilmente perseguibile in concreto, sia per la mancanza di organico che per l’aumento generale del numero di procedimenti civili avviati.

Come in ogni situazioni di crisi, però, si apre un ventaglio di soluzioni alternative.

In primo luogo, il trasferimento delle competenze in materia immobiliare e, in particolare, condominiale al giudice di Pace non è necessariamente un aspetto negativo, se accompagnato a procedure più snelle (paradigma: ricorso-notifica-udienza-istruttoria-decisione) e maggiore flessibilità (es. l’obbligo di decidere secondo equità le liti di valore non eccedente i 2500 euro, in luogo dei 1500 euro attuali).

In secondo luogo, si offre l’opportunità – agli Uffici, ma soprattutto al Legislatore – di sviluppare in tutte le sedi giudiziarie le “sezioni specializzate” in materia di immobili e condominio, rispondendo in modo più adeguato alle esigenze di giustizia da parte dei cittadini, con efficientamento della risposta giudiziaria grazie alla professionalizzazione dei magistrati in una materia articolata e complessa quale quella condominiale.

La giustizia alternativa

Infine, non si può dimenticare l’importanza deflattiva che può avere il ricorso alle procedure alternative di risoluzione delle controversie, mediazione e arbitrato.

A titolo esemplificativo, nell’anno 2023 (dati Ministero della Giustizia – Maggio 2024) sono stati iscritti complessivi 178.182 procedimenti di mediazione, di cui la metà in materia di diritti reali e precisamente:

  • diritti reali : 15 %
  • condominio : 13%
  • locazione : 10%

Dalle statistiche ministeriali, emerge che l’aderente è comparso nel 52,5% dei casi, e di questi il 30,4% si è concluso con l’accordo conciliativo.

Detto in altri termini, su circa 180.000 procedimenti, quasi 30.000 vengono definiti con accordo, di cui quasi 15.000 riguardano la materia dei diritti reali e il condominio.

Ricorrere a procedimenti alternativi per la risoluzione delle controversie non presenta più il timore (registrato nei primi anni) di “privatizzare” l’esercizio della giustizia in danno alle Istituzioni preposte.

Al contrario, le ADR possono costituire un indubbio vantaggio per tutte le parti in contesa, posto che – in caso di mediazione – è possibile anche estendere l’ambito negoziale ovvero è possibile ricevere una decisione – nel caso dell’arbitrato – avente lo stesso valore di una sentenza, ma resa da professionisti specializzati con tempi e costi indubbiamente ridotti rispetto al giudizio ordinario.

Problematiche e criticità, quindi… ma anche grandi possibilità di ripensare il modo di lavorare e di rispondere alle richieste di giustizia promosse dai cittadini/condomini.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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