La prima norma a prevedere un incentivo per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche è stata la Legge di Bilancio 2019. Il provvedimento, con l’introduzione dell’articolo 16-ter nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, riconosce una detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
La detrazione è riconosciuta ai soggetti passivi IRPEF e IRES, a condizione che:
- le spese siano rimaste a loro carico;
- posseggano o detengano l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La normativa riconosce espressamente l’incentivo anche per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su parti comuni condominiali.
La detrazione è riconosciuta a fronte di spese per:
- l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- l’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW;
- le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio.
Il limite complessivo di spesa è pari 3.000 euro e fa riferimento sia al singolo intervento, le cui spese sono sostenute da più soggetti, sia al singolo soggetto che sostiene spese per più interventi.
Per godere della detrazione le colonnine di ricarica devono avere determinate caratteristiche tecniche. In particolare, si deve trattare di punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D. Lgs. n. 257 del 2016.
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate o assegni bancari e circolari. Fanno eccezione i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Per dimostrare il diritto a godere dell’incentivo è necessario conservare i documenti che attestano il sostenimento delle spese, come le fatture o le ricevute fiscali riportanti la natura dell’intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la ricevuta del versamento bancario o postale.
La detrazione può essere utilizzata in 10 quote annuali di pari importo dall’anno seguente a quello in cui sono sostenute le spese. In alternativa, è possibile optare per:
- la cessione del credito, trasformando dunque la detrazione in pronta liquidità;
- lo sconto in fattura, andando quindi a ridurre l’importo da pagare al fornitore.
Successivamente, il decreto legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha introdotto la possibilità di godere del Superbonus 110% per le spese di installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio 2021 ha poi prorogato il termine per sostenere tali spese fino al 30 giugno 2022. L’installazione dà diritto al Superbonus solo laddove il condominio la esegua congiuntamente ad un intervento di:
- isolamento termico delle superfici opache (c.d. cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati.
Il tetto massimo di spesa è pari a:
- 2.000 euro per edifici unifamiliari e unità abitative funzionalmente indipendenti;
- 1.500 euro per i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1.200 euro per i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
Solo per i lavori in corso al 1° gennaio 2021 tale limite è pari a 3.000 euro.
La detrazione è in questo caso goduta in 5 quote annuali (4 per spese sostenute nel 2022) di pari importo dall’anno seguente a quello di effettuazione dei lavori. Anche per il Superbonus 110% è possibile optare in alternativa per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Le modalità di pagamento e i documenti da conservare sono gli stessi previsti per la detrazione al 50%. Si aggiungono gli adempimenti tipici del Superbonus 110%, vedasi la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni per cessione o sconto e l’apposizione del visto di conformità.
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