Finalmente iniziano ad arrivare i primi (e più esaustivi) chiarimenti in ordine all’applicabilità della nuova detrazione fiscale 110%.
Dall’entrata in vigore della prima versione del Decreto Rilancio nell’ormai lontano maggio, il dettato normativo in materia di Superbonus è stato esaminato in tutte le salse!
Le aspettative riposte nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate non sono state del tutto soddisfatte, poiché diverse questioni sono rimaste irrisolte e pochi dubbi sono stati dipanati.
Mancava un approccio più pratico all’agevolazione fiscale.
Nelle ultime settimane l’Amministrazione Finanziaria ha avuto l’occasione di “recuperare”, in parte, questo ritardo, rispondendo a diverse istanze di interpello, con le quali ha fornito importanti chiarimenti soprattutto di ordine applicativo.
Fra tali poco chiare questioni vi è l’”intreccio” fra interventi c.d. “trainanti” e interventi c.d. “trainati”eseguiti su parti comuni condominiali e non solo.
Come noto, sono ammessi al beneficio fiscale 110% i lavori eseguiti in condominio che riguardano:
- parti comuni di edifici residenziali (trainanti e trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze collocate all’interno di contesti condominiali (solo trainati).
È altrettanto noto che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E gli interventi trainati per beneficiare della detrazione pari al 110% devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti, ovverosia devono essere realizzati “nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti” (Guida Superbonus, 24 luglio 2020, Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E).
Ma cosa accade se in condominio sia deliberato a esempio la realizzazione del cappotto termico (e il singolo condomino autonomamente voglia eseguire un intervento sulla propria unità immobiliare?
Come gestire interventi in condominio e iniziative autonome dei singoli condòmini?
Al riguardo, si segnalano due importanti interventi dell’Amministrazione finanziaria che, oltre a risolvere lo specifico caso concreto,esposto dall’istante, fornisce importanti linee guida per “orientarsi” nella gestione condominiale del meccanismo del Superbonus.
Il primo è rappresentato dalla Faq n. 15, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto in senso affermato in ordine alla possibilità di accedere al Superbonus da parte di un condomino che rappresentava di voler sostituire gli infissi della propria abitazione.
L’amministrazione precisa che “se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio [se] si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e [se] le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007”, è sì possibile accedere alla detrazione 110%.
Ma con la risposta all’interpello 24 settembre 2020, n. 408, l’Agenzia amplia ulteriormente le possibilità per le iniziative autonome dei singoli condomini di accedere al beneficio.
Nel caso prospettato, l’istante rappresentava all’Agenzia la sua intenzione di eseguire autonomamente interventi di efficientamento energetico sulla superficie opaca perimetrale dell’involucro dell’edificio della sola propria unità immobiliare facente parte di un condominio.
L’Agenzia, nell’accogliere la soluzione prospettata dal contribuente, afferma che il proprietario della singola unità immobiliare può fruire della detrazione del 110% per gli interventi di isolamento termico autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la singola unità abitativa.
L’intervento ancorché realizzato dal singolo condomino, al fine di essere ammesso al Superbonus, deve, in ogni caso, rispettare il dettato normativo, che impone che l’intervento relativo al cappotto termico:
- riguardi l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, comprovato da l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
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