Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 che estende l’utilizzo della “certificazione verde COVID 19” (c.d. Green Pass) alle fattispecie di lavoro dipendente pubblico e privato.
Da molte parti si è discusso circa le ricadute che tale disciplina possa avere sul condominio e le attività degli Amministratori di condominio. Riprendendo tali discussioni, si cercherà di fornire alcuni chiarimenti in relazione alle diverse fattispecie che co-esistono nel mondo condominiale, in prospettiva funzionale alla regolare prosecuzione delle attività.
La disciplina del Green Pass trova oggi applicazione con riferimento a specifiche attività quotidiane (viaggio su treni, aerei, utilizzo di tavoli all’interno di bar e ristoranti, convegni, manifestazioni fieristiche…) e in relazione ai rapporti di lavoro dipendente pubblico e privato.
In relazione al rapporto di lavoro, l’obbligo di Green Pass non riguarda soltanto i dipendenti ma anche tutti quei soggetti «che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato […] anche sulla base di contrattiesterni» presso le Amministrazioni pubbliche ovvero i luoghi di lavoro dei datori di lavoro privati.
Di conseguenza, un professionista che – a qualsiasi titolo – sia tenuto a svolgere (anche solo parte della) propria attività lavorativa presso gli uffici del Cliente, sarà tenuto ad avere il Green Pass e sottoporsi ai controlli previsti all’accesso dei locali.
Diversamente, non è soggetto ad alcun controllo il professionista che, nell’esecuzione del rapporto professionale, si rechi presso il Cliente, in quanto l’incarico difetta di quel contenuto (essenziale, direi) dell’obbligo di svolgimento dell’attività lavorativa presso gli uffici del Cliente stesso.
Per converso, il datore di lavoro (pubblico o privato) deve prevedere un sistema di verifiche e controlli per tutto il personale dipendente.
Ragionevolmente, deve ritenersi che anche i professionisti e gli artigiani, nell’ambito della loro organizzazione, debbano assicurare a sé stessi e ai propri dipendenti il rispetto dei predetti controlli. Evidenti criticità emergono, in relazione all’ipotesi in cui il professionista (es. amministratore di condominio) svolga l’attività professionale in forma singola, circostanza secondo la quale – ordinariamente – gli adempimenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono spesso fortemente “affievoliti”.
Nonostante tutte le perplessità sollevate, è comunque pacifico che il personale dipendente di un’impresa debba essere soggetto a controllo da parte del datore di lavoro.
Cosa succede, quindi, nei cantieri temporanei e mobili, in particolare quelli installati all’interno di un condominio?
Fugando preliminarmente ogni dubbio, la disciplina del Green Pass trova applicazione con riferimento a determinate attività e nei rapporti di lavoro dipendente (o assimilato).
Viceversa, nel caso di cantieri, la disciplina applicabile è quella dell’appalto di lavori, in cui non rileva (e nemmeno esiste) una figura di “datore di lavoro”, in ragione della presenza del “committente”.
E sul regime della committenza, nulla viene detto dal decreto in questione.
Ne consegue che, in relazione al cantiere, non è applicabile alcuna forma di verifica e controllo del possesso del Green Pass da parte del Committente ovvero di altre figure “istituzionali” del cantiere stesso (es. il Coordinatore della sicurezza).
L’eventuale attribuzione di incarichi di controllo sul possesso e la validità del Green Pass in capo a un qualsiasi soggetto andrebbe ben oltre la legge, rasentando – a sommesso avviso di chi scrive – una clausola vessatoria e discriminatoria, subordinando l’accesso al cantiere soltanto a condizioni che incidono sulla posizione personale (e di coscienza) di ciascuno.
Ovviamente, ogni soggetto che – in virtù di specifico incarico – si trova ad operare in un cantiere, in relazione alla propria organizzazione, si dovrà fare garante della sicurezza del personale dipendente che opera sul cantiere, assicurando l’effettuazione dei controlli sul possesso e la validità del Green Pass.
Per certi aspetti, quindi, il controllo sul Green Pass viene comunque operato, a garanzia di tutti gli attori e, soprattutto, dei condomini.
Astrattamente, comunque, non è da escludere la possibilità di introdurre una specifica clausola nei contratti di appalto che preveda – per l’accesso al cantiere – il controllo circa possesso e verifica di validità del Green Pass ad opera di un professionista appositamente individuato per assicurare il corretto rispetto della normativa antiCovid, sennonché lo stesso sarebbe evidentemente privo di poteri di coercizione e di intervento concreti, dovendo sempre e comunque passare tramite il datore di lavoro delle maestranze coinvolte perché assuma – nell’ambito dei suoi poteri datoriali – le opportune azioni.
In caso contrario, ovvero laddove il “Covid Manager di Cantiere” concreti poteri di direzione e sanzione verso le maestranze, si rischia di ricadere nelle forme di “interposizione fittizia di manodopera”, circostanza che si apprezza allorquando i dipendenti dell’appaltatore, di fatto, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
Green pass e assemblee condominiali: ancora tutto in alto mare
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