Dal 6 dicembre 2021 è in vigore la nuova disciplina posta dal D.L. n. 172/2021 in tema di “super green pass” o “green pass rafforzato”. Tale certificazione può essere ottenuta solo a seguito di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione da Covid-19, ex art. 9, comma 2, lett. a), b), c-bis), d.l. n. 52/2021.
La nuova normativa si applica nelle zone bianche dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, mentre è in vigore dal 29 novembre scorso per le zone gialle e arancioni (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 1, d.l. n. 172/2021).
Vediamo l’impatto della nuova normativa in ambito condominiale.
Per gli studi dell’amministratore o per i condominii, quali luogo di lavoro, nulla è cambiato, rimanendo obbligatorio il “green pass”, con possibilità – prevista dal novellato art. 9-septies, comma 5, d.l. n. 52/2021 – per i lavoratori, ai fini dell’esonero dai controlli, di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19.
Per le riunioni (quali per esempio le assemblee di condominio) resta il criterio della verifica del luogo in cui vengano svolte.
Nessun tipo di certificazione è invece prevista per il transito nelle zone comuni del condominio.
Ove si utilizzino, per esempio, sale di centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del “terzo settore, il “super green pass” risulterebbe essere necessario nelle zone arancioni (essendo le attività svolte negli anzidetti luoghi, autorizzate nelle zone gialle ex art. 8-bis, comma 1, d.l. n. 52/2021); mentre nelle zone bianche e gialle è necessario il “green pass”.
Per la restante casistica, si rinvia alla tabella riassuntiva elaborata dal Governo, consultabile al seguente link https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite.pdf
Si ricorda che occorre tener conto di eventuali disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente emanate dalle singole Regioni e Province autonome.
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