Quella dei rumori molesti in condominio è una problematica fortemente sentita e frequente, causa di continue liti tra condomini, particolarmente giustificata in quest’anno di pandemia come “evasione” dalla chiusura forzata.
Intanto, gli schiamazzi disturbanti che ledono la tranquillità dei vicini è davvero ampia, e si va dalla musica o alla televisione ad alto volume, al tacchettio, all’uso di elettrodomestici, ai lavori in casa o semplicemente a frastuoni di vario genere.
L’argomento è stato riformulato all’interno della Legge di Bilancio 2019 dopo essere stato preceduto dall’ordinanza n. 32943/2018 resa dalla Corte di Cassazione, e se l’immissione acustica è tale da pregiudicare la quiete pubblica recando un danno agli altri, essa è ritenuta illecita da un punto di vista civilistico.
A questo punto ci si chiede: come è possibile tutelarsi dalle immissioni rumorose in condominio?
Il Regolamento Condominiale, di norma, è la prima fonte a cui accedere, in quanto in esso vi sono disciplinate le fasce orarie nelle quali sono tollerati i rumori più fastidiosi e vanno dalle 8.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 di pomeriggio/sera, benché ogni condominio può, in via autonoma, stabilire fasce orarie di tollerabilità diverse.
Qualora si verificasse una delle violazioni de quo, l’art. 70 disp. att. cc. dispone che può essere stabilito a titolo di sanzione il pagamento di una somma di Euro 200,00, se recidivo fino a Euro 800,00, irrogazione deliberata dall’assemblea, con la maggioranza di cui all’art. 1136cc. 2°co. , somma che sarà devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
Di converso, nel caso in cui i rumori superano la “normale tollerabilità” – concetto che Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico e il cd criterio differenziale hanno ben interpretato-, ex art. 844 cc, si può adire la competente autorità onde ottenerne la tutela, l’autorità giudiziaria nell’applicare la norma dovrà contemperare le esigenze della produzione del rumore con le ragioni della proprietà e potrà tener conto della priorità di un determinato uso.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6136/2018, ha chiarito che il limite di tollerabilità ex art. 844 non ha carattere assoluto, e pertanto la tollerabilità andrà valutata tenendo conto della situazione ambientale, dal luogo e dalle abitudini degli abitanti.
E ancora gli Ermellini con due sentenze, la n. 3438/2010 e la n. 17051/2011, hanno precisato che la valutazione di intollerabilità dei rumori è data dalla valutazione complessiva dei suoni della zona ai quali si innestano i rumori denunciati, valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell’uomo medio, per poi così stabilire se i rumori de quo sono sopportabili o meno.
Solitamente l’intollerabilità del rumore sussiste quando il livello medio supera i 3,5 decibel, e dunque – qualora ciò si verifichi – colui che li subisce potrà proporre azione inibitoria e contestuale risarcimento danni ex art 2043 cc. per consistente perdita del valore dell’immobile o eventuali danni alla salute per la prolungata esposizione ai rumori, fermo restando che l’onere della prova incomberà su chi proporrà l’azione.
Proprio a tal proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36329 del 25.09.2020, ha precisato che per provare l’attività di disturbo al riposo da parte di un condòmino è sufficiente la testimonianza di pochi altri condomini i quali, davanti al giudice, dichiarino di percepire il rumore causato dal “soggetto” molesto.
Sembra oltremodo necessario – a questo punto – specificare che quando le immissioni di “inquinamento acustico” sono determinate da condotte gravi scatta l’illecito penale, e ciò è confortato da una copiosa raccolta di sentenze del 2018 rese dalla Corte di Cassazione che è stata adita per pronunciarsi sulla questione.
E per offrire una bella “chicca” ai nostri lettori, desideriamo infine ricordare che la stessa Corte, con sentenza n. 41601 del 10.10.2019 ha addirittura condannato a ben venti giorni di arresto il proprietario di tre galli lasciati liberamente razzolare nel cortile condominiale, “per i rumori degli animali che cantavano per 5.6 minuti a intervalli di 20.30 minuti”: non ci crederete, ma le patrie galere servono anche a questo.
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