L’Agenzia delle entrate ridisegna i confini del bonus facciate. Arrivano nuove indicazioni emesse tramite una risposta ad interpello 673/2021 (Risposta_673_06.10.2021).
1) Possono concorrere al beneficio fiscale la sostituzione dei parapetti.
2) In merito al rifacimento delle tende avvolgibili sono agevolabili solo quando sia il completamento tecnico di altri interventi.
3) Infine, le spese per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, non possono rientrare tra gli interventi edilizi per i quali spetta l’agevolazione quanto non trattandosi di un intervento “edilizio” finalizzato al decoro urbano.
Nella risposta emessa dalla Agenzia si legge: “siano ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, come precisato dalla citata circolare 2/E del 2020. I lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso. Infine, tenuto conto che la finalità della disposizione è quella di agevolare interventi edilizi volti al decoro urbano, si ritiene che le spese per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, invece, non possano rientrare tra gli interventi “edilizi” per i quali spetta l’agevolazione”.
Quindi, il condominio potrà beneficare della detrazione del 90%, se esegue lavori per la sostituzione dei parapetti dei balconi. Tale agevolazione è estesa anche al rifacimento delle tende avvolgibili, ma solo se l’intervento risulti aggiuntivo e accessorio all’opera edilizia, compatibile tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre e sempreché, naturalmente, la facciata sia visibile dalla strada. Niente bonus, invece, per il sistema di illuminazione notturna.
©Riproduzione riservata
Lascia un commento