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Il bonus facciate si estende al diritto di enfiteusi

Il bonus facciate si estende al diritto di enfiteusi

Il diritto di enfiteusi è un titolo idoneo per l’accesso alla detrazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 574/2021, fornisce ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione del bonus facciate.

Nel caso di specie, una associazione privata senza fine di lucro, ha la propria sede in un antico edificio, ed occupa il predetto stabile, in base ad un diritto di enfiteusi. L’Istante  chiede se in tali casi sussiste il requisito soggettivo previsto dalla normativa agevolativa.

Secondo l’Agenzia, partendo dal presupposto che i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, precisa ulteriormente che gli stessi beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso di specie, il diritto di enfiteusi (un diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura previsto dagli articoli 957- 977 del codice civile)  costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al bonus facciate.

Pertanto, secondo l’Agenzia, l’associazione potrà beneficare del bonus facciate.

Risposta_574_30.08.2021

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A cura della Redazione

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